Principio generale: la SRLS è fiscalmente equiparata alla SRL
Il codice tributario italiano non distingue tra SRL ordinaria e SRLS ai fini fiscali. Entrambe le forme sono soggetti passivi IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR (D.P.R. 917/1986) e soggetti passivi IRAP ai sensi del D.Lgs. 446/1997. Non esiste una norma che preveda aliquote ridotte, basi imponibili agevolate o regimi speciali per la SRLS in quanto tale.
La query “regime fiscale srls” e “tassazione srls” sono tra le più cercate nel cluster, segno che molti imprenditori si aspettano — erroneamente — che la “semplificazione” della SRLS si estenda anche alla fiscalità. In realtà la semplificazione riguarda esclusivamente la fase di costituzione (modello standard, costi ridotti), non la vita fiscale ordinaria della società.
IRES: imposta sul reddito delle società
L’IRES colpisce il reddito imponibile della SRLS, determinato secondo le regole del TUIR (artt. 81 e ss.) applicando al risultato di bilancio (utile/perdita ante imposte) le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione previste dal TUIR.
| Parametro IRES | Valore 2026 | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Aliquota ordinaria | 24% | Art. 77 TUIR |
| Aliquota ridotta (utili reinvestiti) | 20% | Art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 (LB 2025) |
| Acconto novembre (metodo storico) | 100% dell’IRES anno precedente | Art. 17 DPR 435/2001 |
| Acconto giugno (prima rata) | 40% dell’IRES anno precedente | Art. 17 DPR 435/2001 |
| Saldo IRES | Entro il 16° giorno del 6° mese successivo alla chiusura esercizio | Art. 17 DPR 435/2001 |
L’aliquota ridotta al 20% introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024) è applicabile sulla quota di utili reinvestiti in beni strumentali nuovi e in assunzioni a tempo indeterminato, entro limiti specifici. Si tratta di una norma di favore per gli investimenti produttivi, non di un’agevolazione generalizzata: richiede il rispetto di condizioni puntuali e la verifica in sede dichiarativa (Unico SC).
IRAP: imposta regionale sulle attività produttive
L’IRAP è dovuta dalla SRLS sul valore della produzione netta, determinato ai sensi del D.Lgs. 446/1997. La base imponibile IRAP differisce significativamente dalla base IRES: non sono deducibili gli interessi passivi né il costo del lavoro dipendente (per le imprese che non si avvalgono di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, è possibile la deduzione IRAP ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 446/1997).
L’aliquota base è del 3,9%, ma le regioni possono aumentarla o diminuirla fino a 0,92 punti percentuali (fascia da 2,98% a 4,82%). Alcune regioni applicano aliquote differenziate per settore: la Regione Siciliana, ad esempio, applica aliquote ridotte per determinate attività artigianali.
Dati: ricavi 120.000 euro; costi deducibili IRES 75.000 euro (personale 40.000, affitti 15.000, altri costi 20.000); compenso amministratore unico (socio) 30.000 euro dedotto dalla base IRES come costo del lavoro.
Base imponibile IRES: 120.000 – 75.000 – 30.000 = 15.000 euro
IRES dovuta: 15.000 × 24% = 3.600 euro
Base imponibile IRAP (no deduzione interessi/lavoro):
Ricavi 120.000 – costi non lavoro 35.000 = valore produzione netta 85.000 euro (semplificato)
IRAP dovuta: 85.000 × 3,9% = 3.315 euro
Totale imposte societarie: 3.600 + 3.315 = 6.915 euro su 120.000 ricavi (5,8%).
SRLS con utile ante imposte 80.000 euro. Ha acquistato beni strumentali nuovi per 30.000 euro e ha assunto 2 dipendenti a tempo indeterminato con costo 25.000 euro nel 2026.
Quota di utile reinvestibile ai fini dell’aliquota ridotta: fino al minore tra utile del periodo e somma degli investimenti (30.000) e incremento occupazionale (25.000) = 55.000 euro teorici, soggetti comunque al tetto dell’utile reinvestito.
Quota a 20%: 55.000 euro → IRES 55.000 × 20% = 11.000 euro
Quota a 24%: 25.000 euro → IRES 25.000 × 24% = 6.000 euro
IRES totale: 17.000 euro (vs 19.200 euro con aliquota unica 24%)
Risparmio: 2.200 euro. La verifica delle condizioni specifiche è rimessa al commercialista.
IVA e adempimenti periodici
La SRLS è soggetta all’IVA come qualunque impresa: applica l’aliquota ordinaria del 22% (o le aliquote ridotte del 10% e 4% dove previste) sulle operazioni imponibili e detrae l’IVA sugli acquisti. La liquidazione IVA è mensile se il volume d’affari dell’anno precedente supera 400.000 euro (servizi) o 800.000 euro (beni), trimestrale al di sotto di tali soglie (con una maggiorazione di interessi dell’1% per la liquidazione trimestrale).
La SRLS non può accedere al regime forfettario (riservato alle sole persone fisiche). Non può nemmeno accedere al regime di vantaggio per i nuovi minimi, già abrogato. L’unico regime semplificato potenzialmente applicabile è la contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18 DPR 600/1973), accessibile se i ricavi non superano 400.000 euro (servizi) o 700.000 euro (altre attività): ma anche in questo caso si tratta di semplificazione contabile, non fiscale.
Tassazione dei dividendi distribuiti ai soci
Quando la SRLS distribuisce utili ai soci persone fisiche, questi subiscono una ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27 DPR 600/1973. Si tratta di un’imposta sostitutiva definitiva: il dividendo non entra nel reddito complessivo del socio ai fini IRPEF.
Se il socio è anche amministratore e percepisce un compenso, quest’ultimo è tassato come reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 TUIR) e soggetto a ritenuta IRPEF secondo le aliquote progressive (23-43%). La pianificazione ottimale del mix tra compenso amministratore e dividendo è uno degli aspetti più rilevanti nella gestione fiscale di una SRLS.
Per un approfondimento sul calcolo complessivo delle imposte, inclusa la pianificazione del mix compenso/dividendo, si rinvia all’articolo Tasse SRLS 2026: calcolo IRES IRAP utile netto.
Domande frequenti
La SRLS può beneficiare delle agevolazioni per le startup innovative?
Sì, se ne ha i requisiti. Le agevolazioni per le startup innovative (D.L. 179/2012) — esonero diritti camerali, accesso al Fondo di Garanzia PMI, deduzioni IRPEF/IRES per gli investitori — sono legate allo status di startup innovativa, non alla forma giuridica. Una SRLS che soddisfi i requisiti (attività innovativa, componente di ricerca e sviluppo, meno di 5 anni di vita, fatturato sotto 5 milioni di euro) può iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese come startup innovativa e accedere alle relative agevolazioni.
Come funziona la perdita fiscale in una SRLS?
Le perdite fiscali della SRLS seguono le stesse regole delle SRL: le perdite dei primi tre esercizi sono riportabili integralmente in avanti senza limiti temporali; le perdite degli esercizi successivi sono riportabili in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun esercizio successivo. La perdita riduce la base IRES ma non quella IRAP (che si calcola sul valore della produzione netta, non sul reddito fiscale).
La SRLS è soggetta all’imposta patrimoniale?
In Italia non esiste un’imposta patrimoniale ordinaria sulle società. La SRLS non è soggetta a imposte sul patrimonio netto o sul capitale, salvo l’IRAP (che non è un’imposta patrimoniale in senso stretto) e la tassa annuale di concessione governativa (309,87 euro/anno), che è un’imposta di natura concessoria e non patrimoniale. Eventuali proposte di nuova imposta patrimoniale riportate nel dibattito politico 2026 non hanno trovato approvazione parlamentare.
Come si calcola l’acconto IRES per una SRLS al primo anno?
Al primo anno di attività, la SRLS non ha un’imposta dell’esercizio precedente su cui calcolare l’acconto con il metodo storico. Deve pertanto utilizzare il metodo previsionale: stimare l’IRES dell’esercizio in corso e versare il 100% di tale importo in due rate (40% entro il 16° giorno del 6° mese, 60% entro il 16° giorno del 11° mese dell’esercizio). Se la stima è prudenziale o inferiore all’IRES effettiva, si verserà un saldo in dichiarazione dei redditi.
La SRLS può optare per la trasparenza fiscale?
Sì, a determinate condizioni. L’art. 116 TUIR consente alle SRL (incluse le SRLS) con volume di ricavi non superiore a 7.500.000 euro e con partecipanti esclusivamente persone fisiche di optare per la tassazione per trasparenza: il reddito della società è imputato direttamente ai soci in proporzione alla partecipazione e tassato in capo a loro con le aliquote IRPEF progressive. L’opzione dura tre esercizi e può essere conveniente se i soci hanno aliquote IRPEF marginali basse.
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