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Trasferimento credito IRES nel consolidato fiscale 2026

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 1 Febbraio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Trasferimento del credito IRES nel consolidato fiscale: quadro generale

Il trasferimento di un credito IRES all’interno del consolidato fiscale nazionale è un’operazione che combina regole tributarie precise, obblighi documentali stringenti e coordinamento tra più soggetti giuridici. Non si tratta di una semplice voce contabile: ogni movimentazione di credito tra consolidante e consolidate deve potersi ricostruire in modo trasparente, collegando il credito al periodo d’imposta di origine, alla società che lo ha generato e alle dichiarazioni presentate.

Il consolidato fiscale nazionale è disciplinato dagli articoli 117-129 del TUIR (DPR 917/86). In questo perimetro, le società aderenti trasferiscono il proprio reddito imponibile (o la propria perdita) alla consolidante, che calcola e versa l’IRES di gruppo. I crediti IRES che emergono in capo alle singole consolidate — per eccesso di ritenute, acconti versati in eccesso, crediti da lavoro autonomo o da redditi esteri — non scompaiono: restano nella titolarità della società che li ha generati, ma possono essere trasferiti alla consolidante o utilizzati in compensazione secondo regole specifiche.

Comprendere il funzionamento di questo meccanismo è essenziale per evitare contestazioni in sede di controllo fiscale. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/E del 2004 e la successiva circolare n. 60/E del 2007, ha chiarito le modalità operative del consolidato e le condizioni per l’utilizzo dei crediti di imposta all’interno del gruppo. Le stesse istruzioni ai modelli di dichiarazione (Redditi SC e CNM) forniscono indicazioni vincolanti sulla compilazione dei prospetti dedicati.

Il credito IRES nel consolidato: chi lo genera e chi lo può usare

Nel consolidato fiscale, ogni società conserva la propria soggettività tributaria per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile e la titolarità dei crediti. La consolidante non “assorbe” i crediti delle consolidate: li riceve tramite un atto interno di trasferimento, che deve essere formalizzato e documentato.

I crediti che tipicamente emergono in capo alle consolidate sono:

  • Eccesso di acconti IRES versati rispetto all’imposta dovuta per il periodo
  • Ritenute subite su redditi di capitale o redditi diversi
  • Crediti per imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR), nei limiti della quota di imposta italiana corrispondente al reddito estero
  • Crediti da agevolazioni (ad esempio credito R&S, credito ZES, credito transizione 5.0), se non già utilizzati direttamente

La consolidante, dal canto suo, determina l’IRES di gruppo sul reddito complessivo netto e può utilizzare i crediti trasferiti dalle consolidate per abbattere il saldo a debito o per ottenere un rimborso. Il trasferimento avviene nel quadro NX del modello CNM (Consolidato Nazionale e Mondiale) e deve coincidere con quanto indicato nei quadri delle singole dichiarazioni Redditi SC delle società partecipanti.

Base normativa: articoli TUIR e circolari rilevanti

Il quadro normativo di riferimento è articolato. Di seguito le disposizioni principali:

  • Art. 117 TUIR: definisce il perimetro soggettivo del consolidato nazionale (società di capitali residenti, collegate da rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. almeno al 50% + 1)
  • Art. 118 TUIR: disciplina la determinazione del reddito complessivo globale della consolidante, con somma algebrica dei redditi e delle perdite delle partecipanti
  • Art. 119 TUIR: stabilisce i requisiti di continuità del controllo e le cause di interruzione del consolidato
  • Art. 120 TUIR: riguarda l’efficacia dell’opzione per il consolidato e il coordinamento con le disposizioni ordinarie IRES
  • Art. 7, D.Lgs. 344/2003: norma transitoria che ha introdotto il consolidato come meccanismo operativo
  • Circolare AdE n. 53/E del 20 febbraio 2004: prima guida applicativa al consolidato, con chiarimenti su crediti, perdite e compensazioni
  • Circolare AdE n. 60/E del 27 dicembre 2007: approfondimenti su ritenute, acconti e crediti infragruppo
  • Circolare AdE n. 27/E del 26 giugno 2017: aggiornamenti sulle regole di utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24 per i soggetti in consolidato

Per il corretto utilizzo dei crediti da agevolazioni fiscali trasferiti nel consolidato, occorre fare riferimento anche alle istruzioni specifiche dei singoli provvedimenti (ad esempio il DM 15 luglio 2015 per il credito R&S, o il DL 124/2023 convertito per il credito ZES Unica). Se stai valutando investimenti agevolati nel Mezzogiorno, puoi approfondire ZES Unica 2026: investimenti nel Mezzogiorno, credito d’imposta e documenti da preparare, che analizza i requisiti documentali specifici per accedere al credito d’imposta.

Tre esempi numerici: come funziona il trasferimento del credito IRES

Esempio 1 — Eccesso di acconti IRES trasferiti dalla consolidata alla consolidante

Alfa S.r.l. è consolidata in un gruppo con capogruppo Beta S.p.A. Nel 2025, Alfa ha versato acconti IRES per 180.000 euro. A consuntivo, il reddito imponibile di Alfa per il 2025 è di 600.000 euro, con IRES teorica di 141.000 euro (aliquota 23,5%, applicata solo alla quota di reddito imponibile di Alfa prima della somma nel consolidato). L’eccesso di acconto è quindi:

Acconto versato: 180.000 €
IRES teorica su reddito Alfa: 141.000 €
Credito IRES disponibile: 39.000 €

Alfa trasferisce il credito di 39.000 euro a Beta S.p.A. tramite il quadro NX del modello CNM. Beta utilizza il credito per ridurre il saldo IRES di gruppo a debito. Il trasferimento deve essere documentato nell’accordo di consolidato e nella scrittura infragruppo che regola il flusso finanziario compensativo (Beta rimborserà ad Alfa il valore economico del credito trasferito).

Esempio 2 — Credito per ritenute subite da una consolidata su proventi finanziari

Gamma S.p.A., consolidata in un gruppo con capogruppo Delta S.p.A., ha incassato nel 2025 interessi attivi su conti correnti bancari per 50.000 euro, con ritenuta d’acconto del 26% applicata dalla banca: 13.000 euro. L’IRES di Gamma sul proprio reddito imponibile è pari a 0 (perdita fiscale riassorbita nel consolidato). Gamma dispone quindi di un credito per ritenute subite di 13.000 euro.

Ritenute subite: 13.000 €
IRES propria Gamma: 0 €
Credito trasferibile: 13.000 €

Gamma trasferisce il credito a Delta nel quadro NX. Delta lo utilizza in compensazione con il debito IRES di gruppo nel modello F24. È essenziale che la certificazione della ritenuta da parte della banca (rilasciata entro il 31 marzo dell’anno successivo) sia conservata e allegata alla documentazione del consolidato.

Esempio 3 — Credito IRES da agevolazione R&S trasferito nel consolidato

Epsilon S.r.l., società del gruppo con capogruppo Zeta S.p.A., ha maturato nel 2025 un credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 1, co. 200-202, L. 160/2019, prorogato) pari a 80.000 euro. Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali. La prima quota disponibile nel 2026 è di 26.667 euro.

Credito R&S maturato: 80.000 €
Prima quota 2026: 26.667 €
Quote successive: 26.667 € × 2

Epsilon non ha debiti IRES propri (il suo reddito è trasferito al consolidato), quindi trasferisce la quota 2026 a Zeta. Zeta la utilizza in compensazione F24 con codice tributo 6938. La documentazione richiesta comprende: il piano di ricerca approvato, le fatture dei fornitori, la perizia tecnica asseverata (per crediti superiori a 300.000 euro annui) e il quadro RU della dichiarazione Redditi SC di Epsilon.

Documentazione obbligatoria prima di trasferire il credito

Ogni trasferimento di credito IRES nel consolidato deve poter essere ricostruito in modo analitico. La documentazione minima da predisporre comprende:

Documento Scopo Dove reperirlo
Dichiarazione Redditi SC della consolidata Verifica dell’origine e dell’importo del credito Cassetto fiscale / archivio interno
Modello CNM (consolidato) Quadro NX: prospetto dei crediti trasferiti Dichiarazione presentata telematicamente
Accordo di consolidato Regola i rapporti patrimoniali tra consolidante e consolidate Atto notarile / scrittura privata autenticata
Prospetto crediti e compensazioni Mappa storica delle compensazioni già effettuate Contabilità interna
F24 e ricevute telematiche Prova delle compensazioni eseguite Portale AdE / intermediario
Certificazioni ritenute Ritenute subite da banche o altri sostituti Istituto bancario / committente
Bilanci e scritture infragruppo Coordinamento tra credito fiscale e posta contabile Contabilità consolidata
Documentazione agevolazione specifica Per crediti da R&S, ZES, transizione 5.0 Perizie, contratti, registro beni

Controlli da eseguire prima dell’utilizzo del credito

Prima di trasferire o utilizzare un credito IRES nel consolidato, è necessario eseguire una serie di verifiche puntuali. L’omissione di anche uno solo di questi controlli può rendere il credito contestabile, con rischio di recupero a tassazione, sanzioni (dal 30% al 90% del credito indebitamente utilizzato, ex art. 13 D.Lgs. 471/97) e interessi.

  • Verifica dell’origine: il credito deve essere collegato a un periodo d’imposta specifico e a una società precisa. I crediti “generici” non sono utilizzabili
  • Verifica della capienza: l’importo trasferibile non può superare il credito effettivamente disponibile, al netto di eventuali compensazioni già effettuate
  • Verifica della continuità del consolidato: se una società è uscita dal perimetro consolidato, i crediti maturati durante il periodo di appartenenza restano in capo alla società (non alla consolidante), salvo diversa previsione nell’accordo
  • Verifica dei limiti di compensazione: per i crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, la compensazione F24 richiede la preventiva presentazione della dichiarazione (art. 17, co. 1, D.Lgs. 241/97, come modificato dalla L. 197/2022). Per crediti superiori a 150.000 euro è obbligatorio il visto di conformità
  • Verifica della coerenza dichiarativa: i valori indicati nel modello CNM (quadro NX) devono coincidere con quelli esposti nelle singole dichiarazioni Redditi SC
  • Verifica del codice tributo: ogni tipologia di credito ha il proprio codice tributo F24; un errore nel codice può generare irregolarità formali e blocchi telematici

Accordo di consolidato: il documento centrale

L’accordo di consolidato (o regolamento interno di gruppo) è il documento che disciplina i rapporti patrimoniali tra le società partecipanti. Non è sufficiente la sola adesione formale al consolidato tramite opzione: l’accordo deve specificare come vengono regolati i trasferimenti di crediti, le perdite e i flussi finanziari compensativi.

In assenza di un accordo strutturato, o in presenza di un accordo generico che non disciplina il trasferimento dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può contestare la titolarità del credito utilizzato dalla consolidante e richiedere la restituzione delle somme compensate. La circolare AdE n. 53/E/2004 ha chiarito che i rapporti infragruppo devono essere documentati con atti aventi data certa.

L’accordo deve prevedere almeno:

  • L’impegno della consolidata a trasferire i crediti specificati
  • L’obbligo della consolidante di riconoscere un corrispettivo economico (remunerazione del credito ceduto)
  • Le modalità di regolamento in caso di uscita dal consolidato
  • Le conseguenze in caso di rettifica fiscale che ridetermini il credito

La questione del compenso amministratore e della governance societaria è spesso intrecciata con quella del consolidato fiscale: puoi approfondire le implicazioni per la struttura societaria leggendo Responsabilità dell’amministratore di SRL: patrimoniale, fiscale e penale nel 2026.

Limiti di compensazione e visto di conformità nel 2026

La normativa 2026 conferma i limiti quantitativi per la compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24, con alcune specificità per il consolidato:

  • Crediti fino a 5.000 euro: compensabili liberamente dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione
  • Crediti da 5.001 a 150.000 euro: compensabili solo dopo la presentazione della dichiarazione che espone il credito (presentazione telematica, non semplice invio)
  • Crediti superiori a 150.000 euro: obbligo di visto di conformità sulla dichiarazione (art. 1, co. 574, L. 147/2013). Il visto deve essere apposto dal soggetto abilitato (praticante commercialista, consulente del lavoro, CAF) prima della compensazione
  • Crediti da agevolazioni specifiche (R&S, ZES, Transizione 5.0): sottoposti a ulteriori controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate; la compensazione è sospendibile per 30 giorni per verifica (art. 37-bis DPR 600/73 nella versione aggiornata)

Per i gruppi in consolidato con crediti complessivi rilevanti, è consigliabile pianificare le compensazioni con anticipo, verificando la disponibilità delle ricevute telematiche e la corretta esposizione in dichiarazione prima di procedere con l’F24.

Casi particolari ed eccezioni

Uscita dal consolidato prima del termine del triennio

Se una consolidata esce dal perimetro del consolidato (per perdita del controllo, fusione, liquidazione), i crediti non ancora trasferiti restano in capo alla società uscente. Quelli già trasferiti alla consolidante rimangono nella disponibilità di quest’ultima, salvo diversa previsione dell’accordo. L’art. 124 TUIR disciplina le conseguenze dell’interruzione del consolidato, con obbligo di determinare il reddito della società uscente autonomamente per il periodo residuo.

Crediti da periodi ante consolidato

I crediti IRES maturati da una società prima dell’ingresso nel consolidato restano nella titolarità esclusiva della consolidata e non possono essere trasferiti alla consolidante. La società può utilizzarli autonomamente in compensazione (con propri debiti fiscali o contributivi), ma non può cederne la disponibilità alla capogruppo senza un accordo specifico e verificando la compatibilità con le regole del consolidato.

Società con perdite sistematiche

Le società consolidate con perdite sistematiche tendono ad accumulare crediti da acconti versati in eccesso. Questi crediti, se trasferiti alla consolidante, generano un beneficio immediato per il gruppo, ma occorre verificare che gli acconti siano stati effettivamente versati dalla consolidata (e non imputati contabilmente senza versamento effettivo). L’AdE controlla la coerenza tra F24 versati e crediti dichiarati nel quadro NX.

Crediti da imposta estera (art. 165 TUIR)

Il credito per imposte pagate all’estero è soggetto a un doppio limite: non può eccedere l’imposta italiana corrispondente al reddito estero, né può eccedere l’imposta italiana netta complessiva. Nel consolidato, il calcolo va effettuato tenendo conto del reddito complessivo di gruppo. La circolare AdE n. 9/E del 2015 ha chiarito le modalità di calcolo del credito per imposte estere nel contesto del consolidato.

Operazioni straordinarie durante il periodo di consolidato

Fusioni, scissioni e conferimenti che coinvolgono società in consolidato richiedono un’analisi specifica dei crediti IRES in corso. La fusione per incorporazione di una consolidata nella consolidante non comporta automaticamente la cessione dei crediti: occorre verificare la continuità delle posizioni fiscali ai sensi dell’art. 172 TUIR e la compatibilità con le regole del consolidato. Per approfondire le implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie nel perimetro di un gruppo, è utile leggere anche Holding familiare 2026: quando conviene, come si costituisce e vantaggi fiscali.

Errori frequenti e come evitarli

  • Trasferire crediti senza ricostruire l’origine: ogni credito deve essere collegato a un F24, a una ritenuta certificata o a una dichiarazione specifica. I crediti “presunti” non reggono a un controllo
  • Non aggiornare l’accordo di consolidato: se il gruppo cambia composizione o emergono nuove categorie di crediti, l’accordo va aggiornato
  • Dimenticare compensazioni già effettuate: il credito va quantificato al netto di quanto già utilizzato in compensazione nei periodi precedenti
  • Non verificare il limite annuo di compensazione: il superamento del tetto di 2 milioni di euro annui per la compensazione orizzontale F24 (art. 34, L. 388/2000, limite aggiornato) espone a sanzioni
  • Usare codici tributo errati: ogni credito ha il proprio codice; un errore blocca il versamento e richiede procedure di correzione con l’Agenzia
  • Non coordinare il dato fiscale con il bilancio: il credito IRES deve risultare come attività nel bilancio della consolidata e come posta di debito verso la stessa nel bilancio della consolidante

FAQ — Domande frequenti sul trasferimento del credito IRES nel consolidato

1. Una consolidata può usare direttamente il proprio credito IRES senza trasferirlo alla consolidante?

In linea di principio, sì: la consolidata conserva la titolarità del credito. Tuttavia, nel consolidato il debito IRES è in capo alla consolidante, che è l’unica a presentare il modello F24 per il gruppo. La consolidata può utilizzare autonomamente il credito solo per compensare debiti propri diversi dall’IRES di gruppo (ad esempio IVA, contributi INPS, IMU), previa verifica dell’accordo di consolidato e dei limiti normativi. Il coordinamento con la consolidante è sempre necessario per evitare duplicazioni o utilizzi in conflitto.

2. Cosa succede al credito IRES se il consolidato si interrompe prima della scadenza del triennio?

L’art. 124 TUIR prevede che in caso di interruzione del consolidato prima del triennio obbligatorio, ciascuna società ridetermina autonomamente la propria posizione fiscale per il periodo residuo. I crediti non ancora trasferiti restano nella disponibilità della società che li ha generati. Quelli già trasferiti e utilizzati dalla consolidante sono definitivamente acquisiti, salvo che la rettifica del credito in sede di controllo ne riduca l’importo: in quel caso la consolidante risponde per la parte eccedente.

3. Il visto di conformità è sempre necessario per compensare crediti IRES nel consolidato?

Il visto di conformità è obbligatorio quando il credito da compensare supera 150.000 euro annui. Per i gruppi di grandi dimensioni, è una procedura quasi sempre necessaria. Il visto deve essere apposto sulla dichiarazione del soggetto che espone il credito (Redditi SC della consolidata o CNM della consolidante, a seconda del tipo di credito) prima che venga effettuata la compensazione in F24. L’assenza del visto su crediti sopra soglia espone alla sanzione del 30% dell’importo indebitamente compensato.

4. Come si documenta il corrispettivo che la consolidante deve pagare alla consolidata per il credito ricevuto?

Il corrispettivo — che economicamente rappresenta il valore del credito ceduto — deve essere documentato con una scrittura contabile tra le due società (credito/debito infragruppo) e, preferibilmente, con una quietanza o un ordine di bonifico che ne attesti il pagamento. L’accordo di consolidato dovrebbe specificare i termini di pagamento (solitamente entro la data di presentazione della dichiarazione CNM). La mancata remunerazione del credito può configurare una distribuzione occulta di utili o una violazione degli obblighi di transfer pricing infragruppo.

5. I crediti da agevolazioni fiscali (R&S, Transizione 5.0) trasferiti nel consolidato richiedono documentazione aggiuntiva?

Sì. Per i crediti da agevolazioni specifiche, la documentazione ordinaria del consolidato non è sufficiente. Occorre conservare e allegare: il contratto con il fornitore del servizio agevolato, la perizia tecnica asseverata (per R&S oltre 300.000 euro), la documentazione del progetto approvato, il registro dei beni agevolati (per Transizione 5.0), e la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate ove prevista. Senza questi documenti il credito è indebitamente utilizzato anche se formalmente esposto nella dichiarazione.

6. Come si gestisce il credito IRES da periodi d’imposta precedenti all’adesione al consolidato?

I crediti maturati prima dell’adesione al consolidato restano nella titolarità esclusiva della società e non possono essere trasferiti alla consolidante. Possono essere utilizzati dalla società stessa in compensazione con debiti propri (non IRES di gruppo). Questo punto è spesso trascurato quando una società entra nel consolidato con un credito rilevante: l’accordo di consolidato deve regolamentare esplicitamente la gestione di questi crediti pregressi, per evitare che vengano erroneamente trasferiti o che vadano perduti per mancato utilizzo nei termini.

7. Cosa rischia il gruppo se il credito IRES trasferito risulta inesistente o sovrastimato in sede di controllo?

Le sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti sono particolarmente severe: art. 13, co. 5, D.Lgs. 471/97 prevede una sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato, non riducibile mediante ravvedimento operoso se il credito è definito “inesistente” (a differenza dei crediti “non spettanti”, per i quali si applica il 30%). Il termine di decadenza per la notifica dell’atto di recupero è di otto anni dalla presentazione del modello F24 con la compensazione. La responsabilità è solidale tra consolidante e consolidata.

8. È possibile cedere a terzi il credito IRES maturato nel consolidato?

No. I crediti IRES — inclusi quelli maturati nel perimetro del consolidato — non sono cedibili a soggetti esterni al gruppo, a differenza di alcune specifiche agevolazioni che prevedono la cessione del credito (come il Superbonus nelle sue versioni passate). Il credito IRES può circolare solo all’interno del perimetro del consolidato, secondo le modalità previste dall’accordo e dalle istruzioni ministeriali. La cessione a terzi configurerebbe un’operazione fiscalmente irregolare con conseguenze sanzionatorie significative.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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