Capire quando e come si esce dal regime forfettario è uno degli aspetti più critici per chi opera con partita IVA agevolata. Un errore nella gestione delle soglie può portare a conseguenze gravi: emettere fatture senza IVA quando invece è obbligatoria, o non addebitarla sull’operazione che ha causato lo sforamento, con ricadute dirette su sanzioni e necessità di ravvedimento operoso. La disciplina è contenuta nell’art. 1, comma 71, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che prevede due scenari distinti a seconda dell’entità del superamento della soglia di ricavi o compensi annui.
La norma che regola l’uscita dal regime forfettario
Il regime forfettario, introdotto con la Legge 190/2014 e poi modificato dalla Legge 145/2018 (che aveva portato la soglia a 65.000 €) e dalla Legge 197/2022 (che l’ha innalzata agli attuali 85.000 €), ha come condizione di permanenza il mancato superamento di tale limite nell’anno precedente. A partire dal 2024, il D.Lgs. 13/2024, attuativo della riforma fiscale (Legge delega 111/2023), ha codificato con maggior precisione le regole operative sull’uscita, in particolare per la soglia dei 100.000 €.
La Circolare AdE n. 32/E del 2023 ha fornito chiarimenti interpretativi aggiornati, integrandosi con le istruzioni della Circolare AdE n. 10/E del 4 aprile 2016 e della Circolare AdE n. 9/E del 10 aprile 2019. L’art. 1, comma 71, L. 190/2014 distingue chiaramente tra due ipotesi:
- Comma 71, lett. a): superamento della soglia di 85.000 € senza raggiungere 100.000 € → uscita dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- Comma 71, lett. b): superamento della soglia di 100.000 € → uscita immediata, con effetto dall’operazione che ha causato lo sforamento.
Le due soglie di uscita: schema riepilogativo
| Ricavi/compensi nell’anno corrente | Tipo di uscita | Decorrenza regime ordinario | IVA sulle fatture 2026 | Rideterminazione reddito |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 85.000 € | Nessuna uscita | Si rimane nel forfettario | Fatture senza IVA per tutto l’anno | Non necessaria |
| Da 85.001 € a 100.000 € | Uscita graduale | 1° gennaio dell’anno successivo | Fatture senza IVA fino al 31/12 | Non necessaria per l’anno in corso |
| Oltre 100.000 € | Uscita immediata | Dall’operazione che causa il superamento | IVA obbligatoria da quel momento | Sì, per l’intero anno con regole ordinarie |
Uscita graduale: ricavi tra 85.001 e 100.000 euro
Lo scenario più frequente è quello di chi, nel corso dell’anno, supera i 85.000 euro di ricavi o compensi senza però raggiungere i 100.000 euro. In questo caso la legge prevede un meccanismo “soft”: il regime forfettario resta valido per tutto l’anno in corso, e il passaggio al regime ordinario scatta solo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate: il cambio di regime si manifesta nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Cosa fare durante l’anno in cui si supera 85.000 €
Fino al 31 dicembre dell’anno in cui si supera la soglia, si continua a emettere fatture senza IVA con il consueto riferimento all’art. 1, comma 58, L. 190/2014. Tuttavia, questo periodo richiede attenzione su due fronti fondamentali:
- Monitoraggio costante dei ricavi: è essenziale non avvicinarsi alla soglia dei 100.000 €, che comporta conseguenze ben più pesanti (uscita immediata e rideterminazione retroattiva del reddito sull’intero anno);
- Preparazione al cambio di regime: occorre organizzarsi per il 1° gennaio dell’anno successivo — apertura dei registri IVA, eventuale adesione al VIES per operazioni intracomunitarie, scelta del regime contabile (semplificato o ordinario), aggiornamento del software di fatturazione per l’applicazione dell’IVA.
Come si compila la dichiarazione dei redditi
Nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è superata la soglia di 85.000 € (ma non quella di 100.000 €), si utilizza ancora il Quadro LM del modello Redditi. A partire dall’anno successivo, la dichiarazione si compila con il Quadro RE per i lavoratori autonomi (art. 54, TUIR — DPR 917/86) o il Quadro RG per le imprese in contabilità semplificata (art. 66, TUIR).
Esempio 1 — Uscita graduale: consulente con ricavi 91.500 € nel 2026
Situazione: Martina è una consulente di marketing (ATECO 73.11.09) in regime forfettario. Nel 2026 fattura e incassa complessivamente 91.500 €. Il coefficiente di redditività applicabile è il 78% (categoria “Attività professionali, scientifiche e tecniche”). È iscritta alla Gestione Separata INPS.
- Superamento soglia 85.000 €: sì (91.500 > 85.000)
- Superamento soglia 100.000 €: no (91.500 < 100.000)
- Regime 2026: forfettario per tutto l’anno
- Regime 2027: ordinario dal 1° gennaio
Calcolo imposta sostitutiva 2026 (Quadro LM):
- Ricavi 2026: 91.500 €
- Reddito imponibile forfettario: 91.500 × 78% = 71.370 €
- Contributi INPS Gestione Separata versati nell’anno (aliquota 26,23%): 71.370 × 26,23% = 18.722 € (deducibili dal reddito forfettario)
- Base imponibile imposta sostitutiva: 71.370 − 18.722 = 52.648 €
- Imposta sostitutiva al 15%: 52.648 × 15% = 7.897 €
- Carico complessivo (imposta + contributi): 7.897 + 18.722 = 26.619 €
Dal 1° gennaio 2027 Martina applica il regime ordinario: apre i registri IVA, sceglie la contabilità semplificata (ai sensi dell’art. 18, DPR 600/73, applicabile ai professionisti con compensi fino a 400.000 €) e compila il Quadro RE nella dichiarazione 2027.
Uscita immediata: superamento di 100.000 euro
L’uscita immediata è lo scenario più complesso e potenzialmente oneroso. Quando i ricavi o i compensi dell’anno superano la soglia di 100.000 euro in corso d’anno, il regime forfettario cessa con effetto dall’operazione che ha determinato il superamento. Non si aspetta il 1° gennaio dell’anno successivo: il cambio di regime avviene in corso d’anno, nella specifica data in cui l’incasso cumulativo supera i 100.000 €.
Come si individua il momento esatto del superamento
Il momento rilevante è quello dell’incasso — non della fatturazione — coerentemente con il principio di cassa che governa il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 64, L. 190/2014. Il contribuente deve monitorare costantemente i propri incassi cumulativi per identificare con esattezza il giorno in cui il totale supera i 100.000 €. In caso di accredito bancario, la data rilevante è quella di valuta disponibile; per pagamenti in contanti, la data del ricevimento.
Fatture emesse prima del superamento: la nota di variazione in aumento
Se la fattura che ha determinato il superamento era già stata emessa senza IVA (perché al momento dell’emissione il cumulo era ancora sotto soglia), il contribuente deve emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, DPR 633/72, per addebitare l’IVA al committente. La nota viene trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con il codice documento TD05. Tutte le fatture successive al superamento devono invece esporre l’IVA sin dall’emissione.
La rideterminazione del reddito per l’intero anno
La particolarità più rilevante dell’uscita immediata è che, ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno viene rideterminato secondo le regole ordinarie — non solo per il periodo successivo allo sforamento. Questo comporta tre conseguenze fondamentali:
- I ricavi del periodo forfettario entrano comunque nel Quadro RE o RG con le regole ordinarie del TUIR;
- Le spese effettivamente sostenute nel periodo forfettario diventano deducibili analiticamente (art. 54, TUIR per professionisti; art. 66, TUIR per imprese in semplificato);
- L’IVA sugli acquisti effettuati nel periodo forfettario resta indetraibile: non è possibile recuperarla retroattivamente, poiché il contribuente non aveva soggettività passiva IVA in quel periodo.
Esempio 2 — Uscita immediata: artigiano con ricavi 103.200 € nel 2026
Situazione: Giorgio è un idraulico (ATECO 43.22.01) in regime forfettario, iscritto alla Gestione Artigiani INPS. Al 14 novembre 2026 ha già incassato 96.000 €. Il 15 novembre riceve un bonifico di 7.200 €: il totale cumulato diventa 103.200 €, superando i 100.000 €.
- Soglia 100.000 € superata il: 15 novembre 2026
- Decorrenza regime ordinario: 15 novembre 2026
Adempimenti immediati:
- La fattura del 15 novembre (7.200 €) deve essere rettificata con nota di variazione TD05: IVA al 22% da addebitare al cliente = 7.200 × 22% = 1.584 €;
- Tutte le fatture dal 15 novembre in poi vengono emesse con IVA al 22%;
- Giorgio apre i registri IVA e imposta la liquidazione per il IV trimestre 2026 (ottobre–dicembre).
Rideterminazione del reddito 2026 — Quadro RG (impresa in contabilità semplificata):
- Totale ricavi 2026: 103.200 €
- Costi deducibili effettivi dell’intero anno (materiali, carburante, utenze, ammortamenti): 38.500 €
- Reddito d’impresa netto: 103.200 − 38.500 = 64.700 €
IRPEF 2026 (aliquote vigenti: 23% fino a 28.000 €; 35% da 28.001 a 50.000 €; 43% oltre 50.000 €):
- 28.000 × 23% = 6.440 €
- 22.000 × 35% = 7.700 €
- 14.700 × 43% = 6.321 €
- IRPEF lorda: 20.461 €
- Detrazione per attività produttiva di reddito (stima): −800 €
- IRPEF netta stimata: ≈ 19.661 €
- Addizionale regionale (media 1,23%): 64.700 × 1,23% = 796 €
- Addizionale comunale (media 0,80%): 64.700 × 0,80% = 518 €
- Carico IRPEF totale stimato: ≈ 20.975 €
Si noti che l’IVA sugli acquisti sostenuti nel periodo forfettario (gennaio–14 novembre) non è recuperabile, anche se le stesse spese diventano deducibili al lordo IVA ai fini IRPEF, incrementando il costo fiscalmente ammesso.
Il peso fiscale a confronto: forfettario vs ordinario
Esempio 3 — Confronto con costi effettivi elevati: ricavi 91.500 €
Ipotizziamo un consulente informatico (ATECO 62.01.00, coefficiente 78%) con ricavi 2026 pari a 91.500 € e costi effettivi di 28.000 € (formazione, attrezzatura, software, quota affitto studio). Il professionista è in Gestione Separata INPS.
Scenario A — Regime forfettario (uscita graduale, valido per tutto il 2026):
- Reddito imponibile forfettario: 91.500 × 78% = 71.370 €
- Contributi INPS Gestione Separata (26,23%): ≈ 18.722 €
- Base imponibile imposta sostitutiva: 71.370 − 18.722 = 52.648 €
- Imposta sostitutiva 15%: 7.897 €
- Contributi INPS: 18.722 €
- Totale (imposta + contributi): 26.619 €
- IVA recuperata sugli acquisti: 0 € (forfettario non detrae IVA)
Scenario B — Regime ordinario (ipotesi comparativa per lo stesso anno):
- Ricavi: 91.500 €
- Costi deducibili effettivi: 28.000 €
- Contributi INPS Gestione Separata (26,23% sul reddito netto): ≈ 16.640 €
- Reddito imponibile IRPEF: 91.500 − 28.000 − 16.640 = 46.860 €
- IRPEF: 28.000 × 23% (6.440 €) + 18.860 × 35% (6.601 €) = 13.041 €
- Addizionali (media 2,03%): 46.860 × 2,03% = 951 €
- Contributi INPS: 16.640 €
- IVA recuperata sugli acquisti tassati (28.000 × 22%): −6.160 € (riduce il costo reale delle spese)
- Totale (imposta + contributi, al netto IVA recuperata): ≈ 24.472 €
In questo caso specifico, con costi effettivi elevati (28.000 €), il regime ordinario risulta più conveniente di circa 2.147 € annui. Il risultato dipende fortemente dall’entità dei costi reali: con costi bassi, il forfettario è strutturalmente preferibile. Questa dinamica spiega perché l’analisi costi-benefici tra i due regimi vada effettuata periodicamente, soprattutto quando i ricavi crescono e i costi aumentano di pari passo.
Gli adempimenti pratici all’uscita dal forfettario
IVA: apertura dei registri e prima liquidazione
All’uscita dal forfettario, il contribuente acquisisce la qualità di soggetto passivo IVA e deve adempiere ai seguenti obblighi:
- Apertura dei registri IVA acquisti e vendite (art. 25, DPR 633/72);
- Prima liquidazione IVA: mensile o trimestrale a scelta (art. 7, DPR 542/1999), da effettuare per il periodo a partire dalla data di uscita;
- Dichiarazione IVA annuale (art. 8, DPR 322/1998): nel primo anno di regime ordinario, comprende solo il periodo a partire dall’uscita;
- Eventuale iscrizione al VIES per chi effettua acquisti o vendite intracomunitarie;
- Valutazione del modello TR per rimborso infrannuale del credito IVA (art. 30, DPR 633/72), qualora emerga un credito significativo.
Per tutti i dettagli sulla corretta gestione delle fatture e degli obblighi IVA nel periodo di transizione, la guida alla fatturazione in regime forfettario e all’uscita dal regime offre un approfondimento operativo.
Contabilità: semplificata o ordinaria?
La scelta del regime contabile dipende dall’entità dei ricavi e dalla natura dell’attività:
- Contabilità semplificata (art. 18, DPR 600/73): applicabile ai lavoratori autonomi con compensi non superiori a 400.000 € e alle imprese con ricavi non superiori a 500.000 € (commercio) o 400.000 € (servizi). Comporta la tenuta del registro incassi e pagamenti e dei registri IVA;
- Contabilità ordinaria: obbligatoria oltre tali soglie o su opzione del contribuente. Richiede libro giornale, libro inventari, registri IVA e mastrini contabili;
- Iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di Commercio, se non già effettuata, per alcune categorie di imprenditori individuali.
Contributi INPS: fine della riduzione del 35%
La riduzione contributiva del 35% riservata ai forfettari iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti (ai sensi dell’art. 1, comma 77, L. 190/2014) cessa automaticamente nell’anno in cui si perde il regime. Per i professionisti in Gestione Separata non esiste tale agevolazione specifica. La cessazione del beneficio comporta un significativo aumento del carico contributivo: i contributi fissi (minimale) e quelli percentuali tornano alle aliquote ordinarie (circa 24% per artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale, contro il 15,6% effettivo con la riduzione del 35%). Per il calcolo dettagliato della contribuzione, si rimanda alla guida ai contributi INPS nel regime forfettario.
Uscita volontaria dal regime forfettario
La legge consente anche un’uscita spontanea dal regime forfettario, indipendentemente dal superamento delle soglie di ricavi. Questa scelta può diventare conveniente in presenza di alcune condizioni specifiche:
- I costi effettivi dell’attività superano significativamente il coefficiente di redditività forfettario applicabile (es. costi al 50% su un coefficiente del 40%);
- Sono in programma investimenti significativi con IVA detraibile (beni strumentali, ristrutturazioni dello studio professionale);
- Si opera prevalentemente con clienti soggetti passivi IVA, che possono detrarre l’IVA addebitata, rendendo il prezzo al netto IVA più competitivo;
- Si vuole accedere ad agevolazioni fiscali strutturalmente incompatibili con il forfettario (detrazioni IRPEF per spese sanitarie, bonus edilizi come committente, deducibilità di perdite d’impresa).
L’uscita volontaria si effettua in modo implicito: basta compilare la dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento con il Quadro RE o RG invece del Quadro LM. Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva. Il regime ordinario inizia dal 1° gennaio dell’anno in cui si opera la scelta.
Il vincolo di permanenza triennale è previsto dall’art. 1, comma 70, L. 190/2014: una volta optato per il regime ordinario, non è possibile rientrare nel forfettario prima di tre anni. Questo vincolo rende particolarmente importante una valutazione attenta prima di procedere con l’uscita volontaria.
Come rientrare nel regime forfettario dopo l’uscita
Le condizioni di rientro differiscono nettamente a seconda del tipo di uscita subita:
- Uscita involontaria (per superamento dei limiti di ricavi): il rientro è possibile nell’anno successivo a quello in cui i ricavi sono tornati al di sotto di 85.000 €. Non vi è un periodo minimo di permanenza nel regime ordinario. È necessario verificare che tutti gli altri requisiti di accesso siano soddisfatti e che non sussistano cause ostative;
- Uscita volontaria: bisogna attendere il completamento del triennio di opzione. Se la scelta del regime ordinario è avvenuta con la dichiarazione 2025 (anno d’imposta 2024), il rientro nel forfettario è possibile dal 2027.
Rettifica della detrazione IVA al rientro (art. 19-bis2, DPR 633/72)
Il rientro nel forfettario dopo un periodo di regime ordinario comporta la rettifica della detrazione IVA prevista dall’art. 19-bis2, DPR 633/72. In questo caso la rettifica opera “al contrario”: nel periodo ordinario si è detratta l’IVA sugli acquisti, ma rientrando nel forfettario (che non prevede detraibilità) occorre “restituire” una quota dell’IVA già detratta sui beni ammortizzabili non ancora completamente ammortizzati.
La rettifica si calcola pro-quota in base agli anni residui del piano di ammortamento (immobili strumentali: periodo di 10 anni; altri beni strumentali: periodo di 5 anni).
Esempio di rettifica: un laptop professionale acquistato nel 2025 per 2.000 € + IVA al 22% (440 €), con IVA detratta nel 2025. Se si rientra nel forfettario nel 2028 (dopo 3 anni di ordinario su un periodo di 5), la rettifica da versare è: 440 × (5 − 3)/5 = 440 × 2/5 = 176 €. La rettifica va indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno di rientro e dà luogo a un debito IVA da versare.
Casi particolari ed eccezioni
Contributi a fondo perduto e soglia forfettaria
I contributi a fondo perduto ricevuti nell’ambito di misure agevolative (contributi PNRR, contributi regionali a sostegno dell’attività) non concorrono al computo dei ricavi ai fini della verifica delle soglie forfettarie, come chiarito dalla Risposta a interpello AdE n. 496/2019 e dalla Circolare AdE n. 9/E del 2019. Fanno eccezione i contributi correlati direttamente all’attività economica come corrispettivi (incentivi all’esportazione parametrati alle vendite, contributi in conto esercizio ragguagliati ai ricavi), che devono essere inclusi.
Operazioni straordinarie: cessione d’azienda e plusvalenze
In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda in corso d’anno, il corrispettivo della cessione potrebbe far superare le soglie. L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 340/2021, ha chiarito che le plusvalenze da cessione d’azienda non rientrano tra i “ricavi” rilevanti ai fini del forfettario. Diversamente, i corrispettivi da cessione di singoli beni strumentali dell’attività (es. vendita di un veicolo aziendale) concorrono invece alla soglia.
Prima apertura di partita IVA a metà anno
Chi apre la partita IVA in corso d’anno e accede direttamente al forfettario deve ragguagliare ad anno la soglia di 85.000 € per il primo anno di attività (art. 1, comma 54, L. 190/2014). La soglia dei 100.000 € per l’uscita immediata, invece, si applica in modo assoluto senza ragguaglio: anche a partita IVA aperta da pochi mesi, l’incasso di oltre 100.000 € comporta uscita immediata.
Soggetti con partecipazioni societarie e cause ostative
La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari costituisce causa ostativa all’accesso (e alla permanenza) nel forfettario. Tale causa ostativa non è però un elemento dell’uscita per superamento delle soglie di ricavi: chi esce per eccesso di ricavi e successivamente cessa la partecipazione societaria incompatibile può rientrare nel forfettario nell’anno successivo, a condizione che anche le soglie siano rientrate e non vi siano altre cause ostative.
Gestione del periodo transitorio nella fatturazione elettronica
In caso di uscita immediata, le fatture elettroniche già inviate al Sistema di Interscambio (SdI) nel periodo forfettario risultano prive di IVA. La nota di variazione in aumento per addebitare retroattivamente l’IVA sull’operazione di superamento va trasmessa anch’essa elettronicamente tramite SdI con il codice tipo documento TD05. Il committente che riceve la nota di variazione potrà detrarre l’IVA solo se soggetto passivo; in caso contrario (consumatore finale), l’onere resta economicamente a carico del professionista, che dovrà valutare contrattualmente la possibilità di rivalsa.
Accertamento e monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate dispone degli strumenti necessari per verificare il superamento delle soglie forfettarie attraverso l’incrocio dei dati SdI con le comunicazioni bancarie e gli F24. La Circolare AdE n. 32/E del 2023 ha rafforzato l’attenzione sui contribuenti che si avvicinano alle soglie, con controlli automatizzati basati sulle fatture elettroniche. Chi omette l’uscita dal forfettario (continuando ad emettere senza IVA pur avendo superato 100.000 €) è soggetto a sanzioni per omessa fatturazione IVA (dal 90% al 180% dell’imposta non addebitata, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 471/1997).
Domande frequenti
Se supero 85.000 € a dicembre 2026, posso ancora emettere l’ultima fattura senza IVA?
Sì, se i ricavi dell’intero anno 2026 rimangono compresi tra 85.001 € e 100.000 €, il regime forfettario è valido per tutto l’anno. Anche l’ultima fattura di dicembre va emessa senza IVA con riferimento all’art. 1, comma 58, L. 190/2014. Il regime ordinario scatterà solo dal 1° gennaio 2027. L’unica eccezione riguarda il caso in cui quella fattura porti i ricavi oltre 100.000 €: in quel caso scatterebbe l’uscita immediata e quella fattura dovrebbe esporre l’IVA, oppure richiederebbe l’emissione di una nota di variazione in aumento TD05 se già trasmessa senza IVA al SdI.
Cosa succede ai costi del periodo forfettario in caso di uscita immediata?
In caso di uscita immediata per superamento dei 100.000 €, l’intero anno viene rideterminato con le regole ordinarie del TUIR. Le spese effettivamente sostenute nel periodo iniziale (quando si era ancora nel forfettario) diventano deducibili analiticamente ai sensi degli artt. 54 o 66 del TUIR. È fondamentale conservare tutte le fatture di acquisto dell’anno anche durante il periodo forfettario: in caso di uscita immediata, diventeranno rilevanti per la determinazione del reddito effettivo. L’IVA sugli acquisti del periodo forfettario resta invece indetraibile: non è possibile recuperarla retroattivamente, ma l’importo IVA indetraibile è incluso nel costo fiscalmente deducibile.
Posso tornare nel forfettario l’anno successivo all’uscita involontaria?
Sì. Se nell’anno di uscita i ricavi avevano superato la soglia di 85.000 € ma non i 100.000 €, è sufficiente che nell’anno successivo i ricavi siano rientrati entro 85.000 € e che non sussistano cause ostative (nessuna partecipazione in società di persone o associazioni professionali, nessun reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 €, nessuna partecipazione di controllo in SRL con attività simile). Non esiste un periodo minimo di permanenza nel regime ordinario per chi è uscito involontariamente. Il vincolo triennale si applica esclusivamente a chi ha effettuato un’uscita volontaria.
La riduzione del 35% sui contributi INPS cessa subito con l’uscita?
La riduzione del 35% sui contributi INPS (art. 1, comma 77, L. 190/2014) riguarda esclusivamente gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Per chi esce gradualmente (dal 1° gennaio dell’anno successivo), la riduzione resta valida per tutto l’anno in cui si è ancora nel regime forfettario. Per chi esce immediatamente (oltre 100.000 €), l’intera annualità viene riconsiderata ai fini delle imposte dirette, ma per i contributi INPS la prassi consolidata è che la riduzione si perde dall’anno d’imposta successivo, non retroattivamente per l’anno di sforamento. I professionisti in Gestione Separata non beneficiano di alcuna riduzione forfettaria sui contributi.
Devo comunicare qualcosa all’Agenzia delle Entrate quando esco dal forfettario?
No, non è prevista alcuna comunicazione preventiva obbligatoria all’Agenzia delle Entrate per l’uscita dal regime forfettario. Il cambio di regime viene segnalato implicitamente compilando la dichiarazione dei redditi con il Quadro RE o RG invece del Quadro LM. È invece necessario: comunicare la variazione all’INPS per la cessazione della riduzione contributiva del 35% (per artigiani e commercianti); registrarsi al VIES se si effettuano operazioni intracomunitarie; aggiornare il software di fatturazione per applicare correttamente l’IVA; aprire i registri IVA ai sensi dell’art. 25, DPR 633/72.
Cosa succede alle fatture ricevute senza IVA nel periodo forfettario in caso di uscita immediata?
Le fatture ricevute dai fornitori nel periodo forfettario erano correttamente emesse senza IVA (i fornitori non addebitano IVA a un soggetto forfettario che non può detrarlo). In caso di uscita immediata, l’IVA su questi acquisti rimane indetraibile per quel periodo: non è possibile chiedere ai fornitori note di variazione retroattive. Ai fini delle imposte dirette, invece, il costo sostenuto (comprensivo dell’IVA indetraibile) è pienamente deducibile nel momento in cui il reddito viene rideterminato con le regole ordinarie. Questo comporta che il costo fiscale effettivo di quegli acquisti sia leggermente più alto rispetto a chi è stato sempre in regime ordinario.
Posso uscire volontariamente dal forfettario dopo un solo anno di permanenza?
Sì. Non esiste un periodo minimo obbligatorio di permanenza nel regime forfettario per chi vuole uscire volontariamente. Basta compilare la dichiarazione dei redditi con il Quadro RE o RG invece del Quadro LM. Il vincolo triennale opera invece nella direzione opposta: una volta optato per il regime ordinario, non si può rientrare nel forfettario prima di tre anni. Se l’uscita volontaria avviene con la dichiarazione 2026 (anno d’imposta 2025), il primo anno di possibile rientro è il 2028. È quindi essenziale valutare con attenzione la convenienza prima di procedere, proiettando ricavi, costi e IVA recuperabile sul triennio successivo.
In caso di uscita immediata, come si calcolano gli acconti IRPEF per l’anno successivo?
In caso di uscita immediata nel corso dell’anno, per gli acconti IRPEF dell’anno successivo si utilizza il metodo storico: il riferimento è l’imposta risultante dalla dichiarazione dell’anno di uscita (Quadro RE o RG), calcolata con aliquote IRPEF ordinarie su un reddito rideterminato. Poiché tale imposta sarà significativamente più alta rispetto agli anni precedenti in forfettario (imposta sostitutiva al 15%), gli acconti potrebbero risultare molto più gravosi. Valutare il metodo previsionale è opportuno se si ritiene che il reddito dell’anno successivo sarà inferiore, con le dovute cautele per evitare le sanzioni da insufficiente versamento previste dall’art. 13, D.Lgs. 471/1997.
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