Trasparenza fiscale internazionale nel 2026: il quadro che le imprese non possono ignorare
La trasparenza fiscale internazionale è diventata, in pochi anni, uno degli assi portanti del diritto tributario applicato ai gruppi di imprese. BEPS, Country-by-Country Reporting, scambio automatico di informazioni e Global Minimum Tax (Pillar Two) non sono più temi riservati esclusivamente ai grandi gruppi quotati: riguardano qualunque impresa che controlli partecipazioni estere, operi con società collegate in altri Paesi o riceva e paghi servizi infragruppo attraverso i confini.
In Italia, il recepimento delle direttive OCSE e UE ha prodotto un corpus normativo articolato, con obblighi che scattano a soglie diverse e sanzioni significative per i soggetti che non adempiono o non documentano correttamente. Comprendere il quadro non significa semplicemente essere compliant: significa leggere la propria struttura dal punto di vista di chi la guarda dall’esterno, ossia un’amministrazione finanziaria estera, un revisore o una controparte in sede di due diligence.
BEPS: le origini e cosa è rimasto nelle norme italiane
Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) è un’iniziativa avviata dall’OCSE nel 2013 su mandato del G20, conclusa con la pubblicazione dei 15 Action Plans nel 2015. L’obiettivo dichiarato era contrastare le strategie di pianificazione fiscale aggressiva che, sfruttando disallineamenti tra sistemi fiscali nazionali, permettevano di erodere la base imponibile o di trasferire profitti verso giurisdizioni a bassa tassazione.
In Italia il recepimento delle azioni BEPS è avvenuto su più fronti:
- MLI (Multilateral Instrument): ratificato con la legge 97/2021, ha introdotto il Principal Purpose Test (PPT) nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, consentendo di negare i benefici convenzionali quando uno degli scopi principali di una struttura o operazione è ottenere tali benefici.
- Transfer pricing: l’articolo 110, comma 7, del TUIR (DPR 917/86) disciplina il transfer pricing tra imprese associate, richiedendo che le transazioni avvengano a valori di libera concorrenza. Il decreto MEF del 14 maggio 2018 ha recepito le Linee Guida OCSE 2017 come riferimento interpretativo.
- CFC rules: l’articolo 167 del TUIR, riformato dal D.Lgs. 142/2018 (recepimento ATAD 1), disciplina le Controlled Foreign Companies, tassando in capo al soggetto controllante italiano i redditi prodotti da entità estere a bassa tassazione.
- Limitazione alla deduzione degli interessi passivi: l’articolo 96 del TUIR limita la deducibilità al 30% del ROL (risultato operativo lordo), con riporto dell’eccedenza agli esercizi successivi.
- Clausole anti-ibridi: il D.Lgs. 142/2018 ha introdotto gli articoli 6 e 7, che negano la deduzione di componenti negativi in caso di disallineamenti da strumenti o strutture ibride, evitando deduzioni doppie o deduzioni senza inclusione nel reddito.
Country-by-Country Reporting (CbCR): chi è obbligato e cosa bisogna comunicare
Il Country-by-Country Reporting è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. 137/2016, in attuazione dell’Action 13 del progetto BEPS e della direttiva UE 2016/881/UE. È uno strumento di rendicontazione che obbliga i gruppi multinazionali a indicare, Paese per Paese, dove si generano i ricavi, dove sono localizzati dipendenti e asset, e quali imposte vengono effettivamente pagate.
Chi è obbligato
L’obbligo riguarda le capogruppo residenti in Italia (o le entità surrogate designate) dei gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro nell’esercizio precedente. La soglia deve essere verificata negli ultimi quattro esercizi: se superata in almeno due, l’obbligo scatta e si mantiene. Il report deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio fiscale di riferimento, secondo il provvedimento direttoriale del 23 febbraio 2017 (aggiornato nel 2021). Le informazioni contenute nel CbCR vengono poi scambiate automaticamente tra le amministrazioni fiscali degli Stati partecipanti.
Contenuto del report
- Ricavi totali per Paese (infragruppo e con terzi)
- Utile o perdita ante imposte
- Imposte pagate e maturate
- Capitale dichiarato e utili non distribuiti
- Numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno
- Attività materiali diverse dalla liquidità
- Lista delle entità per Paese con attività principale svolta
La sanzione per omessa presentazione va da 10.000 a 50.000 euro (art. 4, D.Lgs. 137/2016). Per presentazione con dati inesatti o incompleti la sanzione scende a un range da 10.000 a 30.000 euro. La sola omessa notifica dell’identità della reporting entity da parte delle entità italiane del gruppo è sanzionata da 1.000 a 5.000 euro.
Pillar Two: la Global Minimum Tax e il recepimento italiano
Il Pillar Two rappresenta la risposta più rilevante del panorama fiscale internazionale degli ultimi trent’anni. Introdotto dall’OCSE nel 2021 e recepito nell’UE con la direttiva 2022/2523/UE, in Italia è stato attuato con il D.Lgs. 209/2023 (decreto internazionalizzazione), in vigore per gli esercizi aventi inizio dal 31 dicembre 2023.
La logica della minimum tax
L’obiettivo è garantire che i grandi gruppi multinazionali paghino un’aliquota minima effettiva del 15% in ciascuna giurisdizione in cui operano. Quando l’aliquota effettiva (Effective Tax Rate, ETR) risulta inferiore al 15%, scatta un’imposta compensativa (top-up tax) riscossa nello Stato della capogruppo o in altri Stati secondo una gerarchia di regole.
Le regole GloBE
- Income Inclusion Rule (IIR): la capogruppo residente in uno Stato che ha recepito il Pillar Two include nella propria base imponibile la quota di utile della controllata estera sottotassata, applicando la top-up tax.
- Undertaxed Profits Rule (UTPR): regola di sicurezza che si attiva quando la IIR non è applicabile, ad esempio perché la capogruppo è in uno Stato non aderente. Consente ad altri Stati del gruppo di riscuotere la top-up tax residua.
- Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT): imposta minima domestica qualificata. L’Italia ha scelto di introdurla: garantisce che la top-up tax sia riscossa direttamente in Italia sulle entità italiane sottotassate, evitando che sia applicata da altri Paesi tramite UTPR.
Soglie e soggetti obbligati
Le regole GloBE si applicano ai gruppi multinazionali e ai grandi gruppi nazionali con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in almeno 2 dei 4 esercizi fiscali precedenti. Sono escluse le entità governative, le organizzazioni internazionali, i fondi pensione qualificati e alcune entità di investimento che soddisfano specifici requisiti.
Transfer pricing: la documentazione che supporta ogni transazione infragruppo
Il transfer pricing disciplinato dall’articolo 110, comma 7, del TUIR (DPR 917/86) stabilisce che le transazioni tra imprese associate legate da rapporti di controllo o influenza notevole devono avvenire al valore normale, inteso come il prezzo che sarebbe stato concordato tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili (arm’s length principle). La documentazione richiesta si articola su due livelli, previsti dal decreto MEF del 14 maggio 2018:
- Master File (Documentazione Paese): descrive l’attività del gruppo, la catena di fornitura globale, gli intangible, le politiche finanziarie infragruppo e le posizioni fiscali consolidate.
- Local File (Documentazione nazionale): riguarda specificamente le transazioni infragruppo del soggetto italiano, con analisi funzionale, analisi di comparabilità e selezione del metodo di transfer pricing più appropriato tra quelli previsti dalle Linee Guida OCSE.
Disporre della documentazione idonea — comunicata all’Agenzia delle Entrate entro i termini (art. 26, D.L. 78/2010) barrando l’apposita casella nel modello Redditi SC — consente la penalty protection: in caso di rettifica del valore normale, le sanzioni ordinarie dal 90% al 180% della maggiore imposta non si applicano.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 26 novembre 2021 ha fornito chiarimenti applicativi sulle Linee Guida OCSE 2022 in materia di prezzi di trasferimento, con particolare riferimento alle transazioni finanziarie, agli intangible e alle ristrutturazioni aziendali. La circolare n. 18/E del 2016 rimane il riferimento per le discipline CFC e le disposizioni sulle società a bassa tassazione.
Scambio automatico di informazioni: CRS, FATCA e DAC6
Parallelamente agli obblighi documentali, il quadro si completa con i meccanismi di scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali:
- CRS (Common Reporting Standard): sviluppato dall’OCSE e recepito in Italia con il D.Lgs. 44/2014, obbliga le istituzioni finanziarie a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti detenuti da soggetti fiscalmente residenti in altri Paesi aderenti. L’Italia partecipa allo scambio con oltre 100 giurisdizioni.
- FATCA: accordo intergovernativo tra Italia e USA (recepito con D.Lgs. 44/2014) che obbliga le istituzioni finanziarie italiane a comunicare i dati dei conti di soggetti statunitensi all’IRS tramite l’Agenzia delle Entrate.
- DAC6: direttiva UE 2018/822, recepita con D.Lgs. 100/2020, obbliga i c.d. intermediari (consulenti, avvocati, banche) a comunicare i meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi, creando un registro europeo delle strutture fiscali soggette a notifica entro 30 giorni dalla prima attuazione.
Esempi numerici: come si calcolano gli obblighi nella pratica
Esempio 1 — Verifica della soglia CbCR per un gruppo italiano
Il Gruppo Alfa, con capogruppo italiana, presenta i seguenti ricavi consolidati nei quattro esercizi precedenti al 2025:
| Esercizio | Ricavi consolidati | Soglia €750M superata? |
|---|---|---|
| 2021 | € 680.000.000 | No |
| 2022 | € 760.000.000 | Sì |
| 2023 | € 810.000.000 | Sì |
| 2024 | € 720.000.000 | No |
Risultato: la soglia è superata in 2 dei 4 esercizi precedenti (2022 e 2023). L’obbligo CbCR scatta per l’esercizio 2025. Il report deve essere trasmesso entro il 31 dicembre 2026 (12 mesi dalla chiusura). La capogruppo italiana deve notificare all’Agenzia delle Entrate di essere la reporting entity entro la fine del primo esercizio in cui sorge l’obbligo, a pena di sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
Esempio 2 — Calcolo della top-up tax Pillar Two su una controllata estera
La società Beta GmbH (Germania), controllata al 100% da una holding italiana appartenente a un gruppo con ricavi consolidati superiori a €750M, presenta il seguente profilo fiscale per il 2025:
- Utile contabile pre-imposte (GloBE Income): € 4.000.000
- Imposte coperte pagate e maturate (Covered Taxes): € 380.000
- ETR effettivo: 380.000 / 4.000.000 = 9,5%
- Aliquota minima Pillar Two: 15%
- Top-up rate: 15% − 9,5% = 5,5%
Calcolo della Substance-Based Income Exclusion (SBIE) per il 2026:
- Costo del personale qualificato in Germania: € 800.000 × 5% = € 40.000
- Valore netto dei beni strumentali in Germania: € 2.000.000 × 5% = € 100.000
- Totale SBIE: € 140.000
Utile eccedente (Excess Profit): € 4.000.000 − € 140.000 = € 3.860.000
Top-up tax dovuta: € 3.860.000 × 5,5% = € 212.300
Questa somma è versata dalla holding italiana in Italia tramite la IIR (Income Inclusion Rule), entro i termini ordinari di versamento dell’IRES. Se l’Italia avesse applicato la QDMTT alla Beta GmbH tedesca, la Germania avrebbe riscosso l’importo direttamente, riducendo a zero la top-up tax dovuta in Italia via IIR.
Esempio 3 — Transfer pricing: finanziamento infragruppo e rettifica fiscale
La Gamma S.r.l. (Italia) concede un finanziamento di € 3.000.000 alla propria controllata in Romania (Delta SRL), applicando un tasso di interesse dell’1,5% annuo. L’analisi di benchmark su dati di mercato (database Orbis, aggiornamento 2025) individua un tasso arm’s length del 4,8% annuo per un prestito con caratteristiche comparabili (stessa valuta, durata 5 anni, rating creditizio BBB-).
Calcolo della rettifica:
- Interesse effettivamente addebitato: € 3.000.000 × 1,5% = € 45.000/anno
- Interesse arm’s length: € 3.000.000 × 4,8% = € 144.000/anno
- Differenza (componente positiva non contabilizzata in Italia): € 99.000/anno
- IRES aggiuntiva sulla rettifica: € 99.000 × 24% = € 23.760/anno
Effetto delle sanzioni: con documentazione TP idonea (penalty protection attiva), nessuna sanzione si aggiunge all’imposta. Senza documentazione, la sanzione ordinaria dal 90% al 180% comporta: sanzione minima € 21.384, sanzione massima € 42.768 per ogni anno contestato. Su un controllo a tre anni, l’esposizione complessiva (imposte + sanzioni minime + interessi) supera facilmente i € 130.000.
Obblighi a confronto: tabella riepilogativa 2026
| Obbligo | Soglia | Soggetto obbligato | Scadenza | Sanzione per omissione |
|---|---|---|---|---|
| CbCR | Ricavi consolidati > €750M in ≥2 esercizi su 4 | Capogruppo italiana o entità surrogata | 12 mesi dalla chiusura esercizio | Da €10.000 a €50.000 |
| Notifica CbCR | Stessa soglia CbCR | Ogni entità italiana del gruppo | Entro fine primo esercizio di obbligo | Da €1.000 a €5.000 |
| Master File e Local File (TP) | Transazioni infragruppo rilevanti (nessuna soglia di ricavi) | Imprese con operazioni infragruppo estere | Entro presentazione dichiarazione redditi | 90%–180% imposta (senza penalty protection) |
| Pillar Two IIR/QDMTT | Ricavi consolidati > €750M in ≥2 esercizi su 4 | Entità del gruppo residente in Italia | Acconti e saldo con calendario IRES | Sanzioni ordinarie per omesso versamento (30%) |
| GloBE Information Return | Stessa soglia Pillar Two | Entità costitutiva italiana designata | 15 mesi dalla chiusura (18 per primo anno) | Sanzioni amministrative in via di definizione |
| DAC6 | Nessuna soglia (caratteristiche del meccanismo) | Intermediari o contribuenti | 30 giorni dalla prima attuazione | Da €2.000 a €21.000 |
La regola CFC (art. 167 TUIR): quando i redditi esteri rientrano in Italia
L’articolo 167 del TUIR (DPR 917/86), riformato dal D.Lgs. 142/2018 in recepimento della direttiva ATAD 1, disciplina le Controlled Foreign Companies. Si applica quando un soggetto residente in Italia controlla — direttamente o indirettamente — un’entità estera che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
- Il livello effettivo di tassazione nello Stato estero è inferiore alla metà di quello italiano: con IRES al 24%, la soglia è al 12%.
- Più di un terzo dei proventi della controllata estera sono passive income: dividendi, interessi, royalties, canoni, redditi da operazioni finanziarie e da cessioni infragruppo.
In presenza di entrambi i requisiti, i redditi della controllata estera vengono imputati per trasparenza al soggetto italiano nella proporzione della sua partecipazione agli utili e tassati in Italia con aliquota IRES ordinaria (24%). È possibile disapplicare la norma dimostrando che la controllata estera svolge un’attività economica effettiva con personale, locali e attrezzature proprie, tramite interpello preventivo (art. 11, L. 212/2000) o in sede di contraddittorio.
Se stai valutando la creazione o la ristrutturazione di una struttura di gruppo con partecipazioni estere, la verifica della coerenza tra struttura, funzioni dichiarate e rischi assunti è il punto di partenza. Approfondisci come funziona la holding familiare nel 2026 e quando può essere uno strumento utile, tenendo conto delle implicazioni fiscali internazionali.
Casi particolari ed eccezioni
Safe harbours Pillar Two: le semplificazioni per il 2026
Il D.Lgs. 209/2023 e le linee guida OCSE prevedono safe harbour che, se applicabili, evitano il calcolo completo dell’ETR per specifiche giurisdizioni:
- Transitional CbCR Safe Harbour (disponibile fino all’esercizio 2026 incluso): si attiva se, per una giurisdizione, il CbCR mostra almeno una delle seguenti condizioni: (a) ricavi totali inferiori a €10M e utile pre-tax inferiore a €1M; oppure (b) ETR semplificato basato sui dati CbCR pari o superiore al 15%; oppure (c) profit margin (utile/ricavi nel CbCR) uguale o inferiore a zero. Il safe harbour esonera dal calcolo GloBE completo per quelle giurisdizioni.
- QDMTT Safe Harbour: quando uno Stato ha introdotto una QDMTT qualificata, le entità di quel Paese che abbiano già pagato la QDMTT non subiscono ulteriore top-up tax via IIR o UTPR da parte di altri Stati. Questo riduce significativamente la complessità per i gruppi con capogruppo in Paesi con QDMTT (tra cui l’Italia stessa).
Attenzione: dal 2027 il Transitional Safe Harbour cessa di applicarsi. I gruppi devono essere pronti a produrre calcoli GloBE completi per tutte le giurisdizioni, con dati di qualità superiore rispetto a quelli del CbCR.
Eccezioni alle regole CFC per strutture con sostanza economica reale
L’art. 167, comma 5, del TUIR prevede la disapplicazione della disciplina CFC in presenza di un’esimente: il contribuente deve dimostrare che la controllata estera svolge un’attività economica effettiva. La prova rilevante comprende: contratti di locazione dei locali, registro del personale e libro paga locale, organigrammi con indicazione delle funzioni decisionali svolte, verbali del consiglio di amministrazione locale, documentazione degli investimenti in asset locali. La via dell’interpello preventivo è quella più sicura: consente di ottenere una risposta vincolante prima di strutturare o mantenere la partecipazione.
Piccoli gruppi con singola controllata estera
Un gruppo italiano con una sola società controllata in un Paese a fiscalità ordinaria (Germania, Francia, Spagna) e ricavi consolidati inferiori a €750M non è soggetto né al CbCR né al Pillar Two. Rimangono però applicabili le regole di transfer pricing (art. 110, comma 7, TUIR) su tutte le transazioni infragruppo, indipendentemente dalle dimensioni del gruppo. La soglia di €750M non esime dall’obbligo di documentare correttamente i prezzi di trasferimento: anche un gruppo da €50M di ricavi con una controllata tedesca è esposto a rettifiche e sanzioni se non dispone di documentazione TP idonea.
Gruppi con holding intermedie in giurisdizioni UE
Nei gruppi con strutture a più livelli che includono holding intermedie in Paesi UE (Lussemburgo, Paesi Bassi, Irlanda), la definizione di entità costitutiva ai fini GloBE comprende tutte le entità del gruppo, incluse quelle prive di personalità giuridica propria (trasparenti per il diritto locale). Il trattamento degli strumenti ibridi e delle entità trasparenti nella catena partecipativa richiede un’analisi caso per caso, anche alla luce dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate è attesa a fornire nel corso del 2026.
Quadro RW e redditi esteri: l’altra faccia della trasparenza
Parallelamente agli obblighi societari, i soggetti italiani che detengono partecipazioni, conti o attività finanziarie all’estero sono tenuti alla compilazione del quadro RW nel modello Redditi, con indicazione del valore delle attività estere e della loro titolarità effettiva. L’omessa o infedele compilazione è sanzionata dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate (art. 5, D.L. 167/1990), con raddoppio delle sanzioni per attività in Paesi black list.
La verifica della documentazione per i redditi esteri e il quadro RW si sovrappone alla verifica transfer pricing nei gruppi strutturati: i flussi finanziari infragruppo (interessi, dividendi, rimborsi di finanziamenti) devono essere tracciabili e coerenti con i contratti infragruppo e con le politiche di pricing documentate.
La verifica della coerenza: come preparare la struttura prima di un controllo
Un’amministrazione finanziaria estera o l’Agenzia delle Entrate non leggono solo i documenti: confrontano struttura, funzioni, rischi e flussi economici. Una società holding che non ha dipendenti propri, non prende decisioni autonome e non ha locali dedicati solleva immediatamente domande sull’effettività della struttura, indipendentemente dalla qualità della documentazione formale.
I documenti da ordinare e verificare prima di una verifica o di un’operazione straordinaria includono:
- Organigramma aggiornato del gruppo con percentuali di partecipazione e Paesi di residenza di ogni entità
- Accordi di servizi infragruppo con pricing policy allegata e analisi di comparabilità
- Accordi di finanziamento infragruppo con tasso giustificato da benchmark, durata e garanzie
- Contratti di licenza per marchi, brevetti, know-how con royalty rate supportato da analisi funzionale
- Analisi funzionale per Paese (funzioni svolte, rischi assunti, asset utilizzati) aggiornata all’esercizio corrente
- Bilanci per Paese riconciliati con il consolidato
- Master File e Local File aggiornati, con comunicazione nei modelli Redditi
Per strutture che coinvolgono holding, partecipazioni estere o flussi infragruppo complessi, è utile anche verificare i requisiti di applicazione della disciplina PEX (Participation Exemption) sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, che si interseca con le scelte di strutturazione del gruppo e con l’holding period richiesto.
FAQ: domande concrete su BEPS, CbCR e Pillar Two
1. Il mio gruppo ha ricavi consolidati di €600M. Devo presentare il CbCR?
No. La soglia per l’obbligo di Country-by-Country Reporting è €750 milioni di ricavi consolidati, verificati in almeno 2 dei 4 esercizi precedenti. Con €600M il gruppo è sotto soglia e non è obbligato al CbCR. Rimangono però applicabili le regole di transfer pricing (art. 110, comma 7, TUIR) su tutte le transazioni infragruppo con soggetti esteri, indipendentemente dalla dimensione del gruppo. È comunque consigliabile predisporre la documentazione TP se le transazioni superano importi rilevanti, per fruire della penalty protection in caso di controllo e per evitare l’esposizione alle sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta.
2. Quando scatta la disciplina CFC sull’articolo 167 TUIR e come si evita?
La disciplina CFC si applica quando un soggetto italiano controlla un’entità estera con tassazione effettiva inferiore al 12% (metà dell’IRES italiana al 24%) e con oltre un terzo dei proventi da redditi passivi (interessi, royalties, dividendi, canoni). Se entrambe le condizioni si verificano, i redditi della controllata vengono imputati per trasparenza al soggetto italiano e tassati con IRES ordinaria. La disapplicazione si ottiene dimostrando l’effettività dell’attività estera (personale, locali, funzioni decisionali locali) tramite interpello preventivo (art. 11, L. 212/2000) o in contraddittorio con l’ufficio.
3. Cos’è la penalty protection nel transfer pricing e come si attiva?
La penalty protection è l’esimente sanzionatoria prevista dall’art. 26 del D.L. 78/2010: se il contribuente predispone la documentazione TP idonea (Master File e Local File conformi al decreto MEF del 14 maggio 2018) e ne comunica la disponibilità all’Agenzia delle Entrate barrando l’apposita casella nel modello Redditi SC, in caso di rettifica del valore normale non si applicano le sanzioni ordinarie dal 90% al 180%. Si paga solo la maggiore imposta accertata, con possibili interessi. La comunicazione deve avvenire entro i termini di presentazione della dichiarazione: il ritardo la invalida.
4. Il Pillar Two si applica anche ai gruppi puramente italiani senza società estere?
Sì. Il D.Lgs. 209/2023 ha esteso le regole GloBE anche ai grandi gruppi nazionali, composti da entità tutte residenti in Italia ma con ricavi consolidati superiori a €750M. In questo caso si applica la QDMTT italiana, che garantisce il livello minimo del 15% a livello di giurisdizione. Si tratta di una scelta di politica fiscale per equiparare il trattamento dei grandi gruppi nazionali a quelli internazionali ed evitare distorsioni competitive. Il perimetro applicativo è identico a quello dei gruppi multinazionali, inclusi i safe harbour transitori disponibili fino al 2026.
5. Cosa cambia nel 2026 rispetto ai primi anni del Pillar Two?
L’esercizio 2026 è il terzo anno di applicazione del Pillar Two (per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Il Transitional CbCR Safe Harbour — che semplifica notevolmente i calcoli per molte giurisdizioni — è disponibile fino all’esercizio 2026 incluso. Dal 2027 i gruppi dovranno effettuare i calcoli GloBE completi per tutte le giurisdizioni, senza potersi avvalere di questa semplificazione transitoria. Ciò richiede sistemi informativi in grado di raccogliere dati GloBE per Paese con un livello di dettaglio e qualità superiore rispetto al CbCR standard.
6. Cos’è la Substance-Based Income Exclusion e come si calcola nel 2026?
La Substance-Based Income Exclusion (SBIE) è una riduzione dell’utile imponibile GloBE per ogni giurisdizione, proporzionale alle attività economiche reali del gruppo in quella giurisdizione. Per il 2026 si applica un’esclusione pari al 5% del costo del personale qualificato e al 5% del valore contabile netto delle attività materiali (immobili, impianti, macchinari). Queste percentuali erano più elevate nel primo anno (2024: 9,8% personale e 7,8% asset) e si stabilizzano al 5% dal 2033 in poi. La SBIE serve a tutelare le strutture con reale sostanza economica locale dall’effetto della minimum tax, incentivando investimenti produttivi nelle diverse giurisdizioni.
7. Una PMI italiana con una sola controllata in Germania è interessata da queste norme?
Per CbCR e Pillar Two no, se i ricavi consolidati sono inferiori a €750M. La PMI rimane però soggetta alle regole di transfer pricing (art. 110, comma 7, TUIR) su tutte le transazioni con la controllata tedesca: servizi, finanziamenti, royalties, marchi. L’assenza di documentazione TP espone a rettifiche e sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta, senza limite di dimensione del gruppo. Se la PMI fa parte di un gruppo con capogruppo estera sopra soglia, le obbligazioni CbCR e GloBE del gruppo possono ricadere sull’entità italiana in termini di notifica e raccolta dati.
8. Cos’è il GloBE Information Return e quando va presentato?
Il GloBE Information Return (GIR) è il report standardizzato previsto dalle regole GloBE che le entità designate del gruppo devono trasmettere all’autorità fiscale della propria giurisdizione. Contiene i dati necessari al calcolo dell’ETR per Paese: GloBE Income, Covered Taxes, SBIE e top-up tax dovuta. In Italia il termine generale di presentazione è 15 mesi dalla chiusura dell’esercizio fiscale (18 mesi per il primo anno di applicazione, ossia 2024). Una sola entità del gruppo può presentare il GIR per conto di tutte le entità costitutive italiane. Le modalità tecniche di presentazione sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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