Approfondimento

SRL e compenso amministratore: massimali deducibilità 2026

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Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 30 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 29 Maggio 2026

Il compenso dell’amministratore di SRL è una delle voci più delicate del bilancio sotto il profilo fiscale: la sua deducibilità è subordinata a regole precise (art. 95 TUIR), il principio di competenza/cassa è ibrido (cassa allargata), e l’inquadramento previdenziale può cambiare radicalmente il carico contributivo (gestione separata vs lavoro dipendente). Vediamo cosa serve nel 2026 per dedurre correttamente €60.000 di compenso amministratore senza contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Versione SRL aggiornata

Questa pagina resta utile come archivio. Per il focus aggiornato leggi Compenso amministratore SRL 2026: deducibilita e contributi; per il quadro generale parti dalla guida SRL 2026.

Il principio di cassa allargata: deducibilità per cassa fino al 12 gennaio

L’art. 95, comma 5 TUIR stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, in deroga al principio generale di competenza. La SRL li deduce quindi per cassa, non per competenza.

Esiste però una specifica eccezione: la cassa allargata prevista dall’art. 51, comma 1 TUIR (richiamato per assimilazione dall’art. 50 c. 1 lett. c-bis). I compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo sono fiscalmente imputati come se fossero stati erogati nell’anno precedente. Esempio: compenso 2025 pagato il 10 gennaio 2026 è deducibile per la SRL nel 2025 e tassabile per l’amministratore nel 2025.

Oltre il 12 gennaio: il compenso scivola nell’esercizio 2026 con deducibilità ritardata di un anno. È un dettaglio operativo essenziale per la chiusura del bilancio.

Delibera assembleare: senza, il compenso è indeducibile

La giurisprudenza è chiara (Cass. SU n. 21933/2008 e successive conformi): senza delibera assembleare che fissa il compenso, la deducibilità è negata. La Cassazione equipara la mancanza di delibera a un’erogazione “di fatto” senza titolo formale, quindi non un costo inerente.

Va quindi predisposta annualmente (o con delibera pluriennale specifica) una delibera dei soci che stabilisca:

  • importo lordo annuo del compenso;
  • modalità di erogazione (mensile, trimestrale, una tantum);
  • eventuali rimborsi spese forfettari o analitici;
  • compensi aggiuntivi una tantum (es. utili di gestione).

La delibera va trascritta nel libro delle decisioni dei soci ed è meglio se anteriore alla data di pagamento.

Inquadramento previdenziale: gestione separata 26,07%

L’amministratore di SRL senza altro inquadramento è iscritto alla gestione separata INPS (art. 2 c. 26 L. 335/95). Aliquota contributiva al 2026:

  • 26,07% per i collaboratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria (di cui 24% IVS + 0,5% maternità + 1,57% Aliquota aggiuntiva);
  • 24% per chi è già coperto da altra forma previdenziale (es. amministratore già lavoratore dipendente o pensionato).

I contributi sono ripartiti per 2/3 a carico della SRL e 1/3 a carico dell’amministratore (trattenuto dal compenso lordo). Il massimale annuo gestione separata 2026 è circa 119.650€: sopra questa soglia non si versano più contributi.

Sul compenso, la SRL applica una ritenuta d’acconto del 20% (art. 24 DPR 600/73, con riferimento ai redditi assimilati al lavoro dipendente art. 50 TUIR), versata con codice tributo 1004 entro il 16 del mese successivo.

Alternativa: assunzione amministratore come dipendente

Una scelta alternativa è inquadrare l’amministratore come lavoratore dipendente (es. dirigente o quadro). I costi cambiano: contribuzione INPS lavoro dipendente c.a. 30-33% (carico SRL) + 9,19% trattenuto al dipendente, TFR accantonato c.a. 6,9%, possibile contribuzione fondi integrativi. Il TFR è deducibile come accantonamento, e il dipendente accumula anzianità per pensione previdenziale piena.

L’inquadramento come dipendente è generalmente più costoso per la SRL ma più protettivo per l’amministratore (malattia, infortunio, NASPI in caso di cessazione del rapporto se non è socio di maggioranza).

Tabella riepilogativa: compenso amministratore vs dividendi vs dipendente

Modalità Aliquota su SRL Carico contributivo Tassazione persona fisica
Compenso amministratore (collaboratore) Deducibile (riduce IRES) 26,07% (2/3 SRL + 1/3 amm.) IRPEF a scaglioni + addizionali
Dividendo (utile distribuito) Non deducibile 0% 26% imposta sostitutiva (art. 47 TUIR)
Amministratore-dipendente Deducibile (riduce IRES) c.a. 40% totale + TFR IRPEF a scaglioni + addizionali

Esempio pratico

Scenario: Marco amministra una SRL di consulenza a Milano. Utile ante compenso e imposte 2025: 120.000€. La SRL valuta come remunerare Marco: compenso amministratore €60.000 lordi vs solo dividendi.

Ipotesi A — Compenso €60.000 lordi all’amministratore (collaboratore):

  • Contributi gestione separata 26,07% su 60k = 15.642€ totali (10.428€ a carico SRL + 5.214€ trattenuti a Marco)
  • Costo SRL: 60.000 + 10.428 = 70.428€ deducibile
  • Utile residuo SRL: 120.000 − 70.428 = 49.572€. IRES 24% = 11.897€. Utile netto 37.675€
  • Compenso netto Marco: 60.000 − 5.214 (INPS) − 13.500 (IRPEF stima 23% + addizionali) = c.a. 41.286€ netti
  • Se Marco riceve anche tutto l’utile residuo 37.675€ come dividendo: −26% = 27.879€ netti
  • Totale netto Marco: 41.286 + 27.879 = 69.165€

Ipotesi B — Zero compenso, tutto in dividendo:

  • Utile SRL: 120.000€. IRES 24% = 28.800€. Utile netto 91.200€
  • Dividendo netto: 91.200 − 26% = 67.488€

Conclusione: l’ipotesi A con compenso di €60k produce c.a. 1.677€ in più per Marco rispetto al solo dividendo, oltre a costruire posizione contributiva INPS. Il vantaggio del compenso si amplia se Marco è in scaglione IRPEF basso (23-25%); si riduce/inverte se Marco è già in scaglione 43%. Va sempre calcolato caso per caso.

Errori frequenti da evitare

  • Compenso senza delibera: indeducibile, il costo viene ripreso a tassazione in sede di verifica.
  • Compenso pagato oltre il 12 gennaio: deducibilità slitta all’anno successivo (errore di cut-off).
  • Compenso non proporzionato all’attività: l’AE può contestare l’inerenza se il compenso è sproporzionato rispetto all’attività svolta o ai parametri di mercato.
  • Compenso a socio unico amministratore: attenzione alla congruità e alla disciplina socio unico (art. 2362 c.c.); la SRL deve in ogni caso deliberare formalmente.

Domande frequenti

Posso decidere a fine anno l’importo del compenso amministratore retroattivamente?

Tecnicamente la delibera può intervenire anche a fine anno o all’inizio dell’anno successivo, purché il pagamento avvenga entro il 12 gennaio per la cassa allargata. È però buona prassi prevedere il compenso in delibera anteriore al 1° gennaio dell’esercizio, per evitare contestazioni di inerenza retroattiva.

Il compenso amministratore può essere zero?

Sì, è legittimo: la legge non impone un compenso minimo. Tuttavia se l’amministratore è anche socio e svolge attività continuativa, può essere contestata l’elusione di contribuzione INPS gestione separata. La scelta “zero compenso” va supportata da motivazioni concrete.

I rimborsi spese all’amministratore sono deducibili?

Sì, se documentati e inerenti: art. 95 TUIR. I rimborsi analitici (a piè di lista) con giustificativi sono integralmente deducibili e non concorrono al reddito dell’amministratore. I rimborsi forfettari concorrono al reddito (tassati come compenso) ma restano deducibili per la SRL.


AM
Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.

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