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Bonus mobili 2026: importi, requisiti, esempi pratici

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Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 6 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Bonus mobili 2026: importi, requisiti e esempi pratici di calcolo

Il bonus mobili è la detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16 c. 2 D.L. 63/2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad un immobile oggetto di ristrutturazione. Per il 2026 è stato prorogato con un tetto di spesa di 5.000 euro, ridotto rispetto agli anni precedenti.

  • Detrazione: 50% sulla spesa
  • Tetto di spesa 2026: 5.000 euro per unità immobiliare
  • Detrazione massima: 2.500 euro in 10 quote da 250 euro
  • Condizione: lavori di recupero edilizio iniziati nel 2025 o 2026

1. Come funziona il bonus mobili 2026

Il bonus mobili è una detrazione IRPEF del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, destinati ad arredare un immobile per il quale sono stati o stanno per essere effettuati lavori di recupero edilizio agevolabili al bonus 50% (art. 16-bis TUIR). È stato introdotto dal D.L. 63/2013 e prorogato di anno in anno con le Leggi di Bilancio successive.

Per il 2026 i parametri sono:

ParametroValore 2026
Aliquota detrazione50%
Tetto di spesa5.000 euro
Detrazione massima2.500 euro
Ripartizione10 quote annuali
Quota annua massima250 euro

Il tetto è significativamente ridotto rispetto al 2020-2022 (10.000 euro) e al 2023 (8.000 euro). La detrazione si fruisce in 10 rate annuali costanti, indicate nel quadro E (rigo E57) del 730 o nel quadro RP del Modello Redditi PF.

2. Mobili e elettrodomestici ammessi

I mobili nuovi ammessi al bonus (Circolare AdE 7/E del 2018, ribadita nelle successive prassi) sono:

  • Letti, materassi, comodini, armadi, cassettiere;
  • Divani, poltrone, tavoli, sedie, librerie;
  • Mobili da cucina (pensili, basi, top), arredi da bagno;
  • Mobili per esterni se destinati a verande chiuse o spazi pertinenziali coperti;
  • Apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo, lampadari) se considerati arredo;
  • Materassi sanitari e accessori (cuscini, coprimaterassi).

NON sono ammessi: porte interne, pavimenti, tendaggi, tappeti, complementi e suppellettili decorative (oggettistica), piccoli elettrodomestici (es. tostapane, frullatori, ferri da stiro).

Per gli elettrodomestici ammessi, la classe energetica minima richiesta varia per tipologia (riferimento etichetta UE post-2021):

  • Forni: classe almeno A;
  • Frigoriferi e congelatori: classe almeno E (nuova scala);
  • Lavatrici e lavasciuga: classe almeno D;
  • Lavastoviglie: classe almeno E;
  • Apparecchi cottura elettrici: classe almeno A;
  • Apparecchi cottura combinati: rientranti nella tabella.
Attenzione. Le classi energetiche fanno riferimento alla nuova etichetta europea entrata in vigore nel 2021 (Regolamento UE 2019/2013). La scala è stata riformulata, quindi le indicazioni “A+”, “A++” non sono più valide. Verificare sempre l’etichetta nuova.

3. Pagamenti tracciabili e documenti

A differenza del bonus 50% ristrutturazione, per il bonus mobili NON è obbligatorio il bonifico parlante. Sono ammessi:

  • Bonifico bancario o postale ordinario (anche non parlante);
  • Carta di credito o di debito;
  • Carte prepagate;
  • Assegno bancario o circolare;
  • Sono escluse: contanti e altri mezzi non tracciabili.

Il contribuente deve conservare ed esibire in caso di controllo:

  1. Fattura o ricevuta fiscale dell’acquisto, intestata al contribuente;
  2. Ricevuta del bonifico, dell’estratto conto o della transazione carta;
  3. Documentazione dei lavori edilizi cui il bonus mobili si lega (CILA, SCIA, bonifici parlanti del 50% ristrutturazione, prima dichiarazione ENEA se applicabile);
  4. Eventuale certificazione di classe energetica dell’elettrodomestico (etichetta UE).

Il pagamento può essere effettuato anche tramite finanziamento di un soggetto terzo (es. finanziaria del negozio), purchè la società finanziaria paghi il fornitore con uno dei mezzi tracciabili ammessi e rilasci copia della relativa ricevuta.

4. Condizione: lavori di ristrutturazione collegati

La condizione essenziale è che l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici sia collegato a un intervento di recupero edilizio agevolato al bonus 50% (art. 16-bis TUIR) sullo stesso immobile o sulle parti comuni del condominio in cui si trova l’immobile.

Per il bonus mobili 2026 i lavori devono essere iniziati a partire dal 1 gennaio 2025. Quindi:

  • Acquisto mobili nel 2026: i lavori devono essere iniziati nel 2025 o nel 2026.
  • Acquisto mobili nel 2025: i lavori devono essere iniziati nel 2024 o nel 2025.

I lavori edilizi che danno diritto al bonus mobili sono (Circolare 17/E del 2015 e successive):

  • Manutenzione straordinaria su singola unità (lett. b art. 3 D.P.R. 380/2001);
  • Restauro e risanamento conservativo (lett. c);
  • Ristrutturazione edilizia (lett. d);
  • Ricostruzione su immobili danneggiati da eventi calamitosi;
  • Manutenzione ordinaria SOLO sulle parti comuni condominiali (es. rifacimento facciata, tetto), nel qual caso il bonus mobili spetta a ciascun condomino per l’arredo della propria unità.
Attenzione. La sola manutenzione ordinaria sulla singola unità (es. semplice tinteggiatura interna) NON da diritto al bonus mobili. Anche se ci si trova nello stesso immobile, manca il presupposto del recupero edilizio agevolato.

5. Esempi numerici e errori frequenti

Esempio – Cucina + elettrodomestici post-ristrutturazione

Sara ha ristrutturato la cucina del proprio appartamento (lavori bonus 50%, fine lavori 2025). Nel 2026 acquista: mobili cucina 3.500 euro, frigorifero classe E 800 euro, forno classe A 600 euro, lavastoviglie classe E 500 euro. Spesa totale: 5.400 euro.

  • Spesa massima agevolabile 2026: 5.000 euro (tetto)
  • Detrazione: 50% x 5.000 = 2.500 euro
  • Quota annua: 2.500 / 10 = 250 euro/anno per 10 anni
  • Eccedenza 400 euro non agevolabile
  • Pagamento: bonifico ordinario o carta, conservare fatture e ricevute

Errori frequenti:

  1. Acquisto senza lavori collegati: senza un intervento di recupero edilizio sullo stesso immobile, il bonus mobili si perde anche se acquisti l’arredo di una casa nuova.
  2. Pagamento in contanti: NON ammesso. La detrazione si perde integralmente.
  3. Frazionamento tra coniugi: il tetto 5.000 euro è per unità immobiliare, non per contribuente. Se moglie e marito spendono 4.000 euro ciascuno (totale 8.000), agevolabili sono solo 5.000 euro complessivi (e non 10.000).
  4. Classe energetica errata: l’acquisto di un frigorifero classe G non da’ diritto al bonus mobili anche se acquistato dopo i lavori.
  5. Acquisto di porte interne, tende o tappeti: non ammessi al bonus mobili (sono complementi non considerati arredo).
  6. Mancanza di documentazione dei lavori: in caso di controllo l’AdE chiede di provare l’intervento di recupero edilizio collegato. Conservare CILA, fatture lavori, bonifici parlanti.
Attenzione. Il bonus mobili è frequentemente oggetto di proroga annuale ma con modifiche del tetto: nel 2022 era 10.000 euro, nel 2023 era 8.000 euro, nel 2024-2026 è a 5.000 euro. Pianificare gli acquisti in funzione dell’anno fiscale più favorevole.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.