Il principio di unicità del regime
Il regime forfettario si applica in modo omnicomprensivo a tutte le attività esercitate dal titolare di partita IVA. Non è quindi possibile scegliere di applicare il forfettario solo per alcune attività e il regime ordinario per altre: il regime è unico e riguarda l’intera posizione fiscale del soggetto come imprenditore o lavoratore autonomo.
Questa regola discende direttamente dall’art. 1, comma 54 della legge 190/2014, che qualifica il forfettario come regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Il concetto di “persona fisica” è il punto di riferimento: un singolo contribuente ha una sola posizione IVA e un solo regime fiscale applicabile all’insieme dei suoi redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Come si gestisce la doppia attività nel forfettario
Chi svolge più attività contemporaneamente — ad esempio, un informatico che ha sia clienti come consulente IT (ATECO 62.02.09) sia una piccola attività di vendita di prodotti digitali (ATECO 47.91.10) — deve:
- Sommare i ricavi di tutte le attività per verificare il non superamento del limite di 85.000 euro complessivo;
- Applicare il coefficiente di redditività specifico di ciascuna attività ai relativi ricavi;
- Sommare i redditi imponibili così determinati per calcolare l’imposta sostitutiva del 15%.
I coefficienti di redditività sono differenziati per codice ATECO: le attività di prestazione di servizi hanno generalmente coefficienti più elevati (dal 67% all’86%) rispetto alle attività commerciali (40%) o alle attività artigianali (67%). Quando si svolgono più attività con coefficienti diversi, il calcolo del reddito forfettario va effettuato separatamente per ciascun gruppo di attività e poi sommato.
Il codice ATECO prevalente: quando rileva
Nei casi in cui un soggetto svolga attività riconducibili a codici ATECO con coefficienti di redditività diversi, la questione del codice prevalente rileva principalmente ai fini:
- Dell’individuazione del coefficiente di redditività da applicare, se le attività sono talmente integrate da non essere scindibili contabilmente;
- Dell’iscrizione alla gestione previdenziale competente (gestione artigiani, commercianti o Gestione Separata);
- Dell’applicazione delle eventuali cause ostative specifiche per alcune attività.
Se le attività sono invece chiaramente distinguibili e i ricavi sono separatamente imputabili a ciascuna di esse, si applica il coefficiente specifico per ogni attività. In caso di dubbio, la prassi suggerisce di far prevalere il coefficiente dell’attività da cui derivano i ricavi principali.
Esempi numerici 2026
Apertura di una nuova attività: obblighi di comunicazione e iscrizione
Quando un forfettario avvia una seconda attività in corso d’anno, gli adempimenti amministrativi dipendono dalla natura della nuova attività. Se la nuova attività è di tipo artigianale o commerciale, è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio (Registro delle Imprese) tramite comunicazione SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune competente, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’iscrizione al Registro delle Imprese per la nuova attività si aggiunge a quella già esistente per la prima attività, nella medesima posizione fiscale.
Sul fronte previdenziale, l’avvio di una seconda attività artigianale o commerciale comporta l’iscrizione all’INPS per la gestione competente. Se già iscritti alla Gestione Separata come professionisti, l’avvio di un’attività d’impresa richiede la verifica con l’INPS circa l’eventuale doppia iscrizione o il trasferimento alla gestione più appropriata in base alla prevalenza. Anche i versamenti INPS vanno aggiornati per tenere conto dei ricavi di entrambe le attività.
Infine, a livello di fatturazione elettronica, la nuova attività si gestisce sulla stessa partita IVA: le fatture emesse per la seconda attività vanno correttamente codificate con il codice ATECO della nuova attività nella sezione anagrafica del file XML, in modo che la classificazione dei ricavi risulti corretta anche ai fini di eventuali controlli.
Seconda attività avviata in corso d’anno
Se si avvia una seconda attività in corso d’anno mentre si è già forfettari, i ricavi della nuova attività si sommano immediatamente a quelli dell’attività preesistente per la verifica del limite annuo. Non è possibile “isolare” i ricavi della nuova attività in un regime distinto.
Occorre aggiungere il nuovo codice ATECO alla partita IVA esistente tramite comunicazione di variazione dati all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12). Non si apre una nuova partita IVA: si aggiunge il codice ATECO alla posizione esistente. L’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio o all’INPS per la nuova gestione va verificato caso per caso in base alla natura della nuova attività.
Per approfondire la struttura complessiva del regime, inclusi i limiti di accesso, si rimanda alla guida completa sul regime forfettario 2026 e all’articolo su forfettario e lavoro dipendente.
Domande frequenti
Posso aprire una seconda partita IVA per tenere separata un’attività in regime ordinario?
No. Una persona fisica può avere una sola partita IVA. Non è possibile avere due partite IVA separate per tenere distinte le attività. Tutte le attività d’impresa e di lavoro autonomo svolte dallo stesso soggetto confluiscono nella medesima posizione fiscale. Se si vuole separare le attività dal punto di vista del regime fiscale, l’unica opzione strutturale è costituire una società (SRL, SNC, ecc.) per una delle attività.
Come si calcola il coefficiente di redditività se svolgo attività con coefficienti diversi?
I coefficienti di redditività si applicano separatamente ai ricavi di ciascuna attività. Se si svolge attività professionale (coeff. 78%) e attività commerciale (coeff. 40%), si calcola il reddito forfettario per ciascuna categoria di ricavi applicando il relativo coefficiente, poi si sommano i redditi così determinati per ottenere il reddito imponibile totale su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15%.
La seconda attività può influenzare la gestione previdenziale INPS?
Sì. L’avvio di una seconda attività di natura commerciale o artigianale quando si è già professionisti iscritti alla Gestione Separata, o viceversa, può comportare l’obbligo di iscrizione a una seconda gestione previdenziale. In alcuni casi si applica il principio della prevalenza (si versa solo alla gestione dell’attività prevalente), in altri vi è obbligo di doppia iscrizione. La verifica va effettuata caso per caso con l’INPS o un consulente del lavoro.
Cosa succede se la seconda attività fa superare il limite di 85.000 euro?
Se la somma dei ricavi di tutte le attività supera 85.000 euro nell’anno in corso, il forfettario cessa di essere applicabile dall’anno successivo. Se supera 100.000 euro, il regime cessa immediatamente. Non vi è distinzione tra attività principale e secondaria: conta il totale dei ricavi incassati nell’anno, indipendentemente dalla fonte.
Posso essere forfettario e socio accomandante di una SAS contemporaneamente?
La partecipazione come socio accomandante in una SAS non rientra tra le cause ostative al regime forfettario, a differenza della partecipazione come socio accomandatario (che partecipa alla gestione). Il socio accomandante non esercita l’attività d’impresa e quindi non incorre nel blocco. È consigliabile verificare che non vi sia alcuna attività inerente svolta dalla SAS rispetto alla propria attività individuale, per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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