Inquadramento fiscale del compenso: art. 50 TUIR
I compensi percepiti dagli amministratori di società di capitali, incluse le SRL, rientrano nei redditi assimilati a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR. Questa qualificazione comporta che il reddito imponibile venga determinato secondo le regole del lavoro dipendente: il compenso lordo è tassato al lordo dei contributi a carico del percipiente, senza possibilità di dedurre costi analitici.
La società eroga il compenso al netto della ritenuta a titolo d’acconto IRPEF (o a titolo definitivo se il beneficiario non è residente) del 20%, ai sensi dell’art. 25 DPR 600/1973. La ritenuta si applica sull’intero compenso lordo, al netto della quota contributiva a carico dell’amministratore. La società riveste la qualità di sostituto d’imposta ed è tenuta alla certificazione CU e al modello 770.
Se l’amministratore è anche lavoratore dipendente della stessa SRL (ipotesi rara ma possibile), i due redditi si cumulano ai fini IRPEF, con possibile incremento dell’aliquota marginale applicabile.
Deducibilità del compenso in capo alla SRL: art. 95 TUIR
Per la SRL, il compenso corrisposto all’amministratore è un costo deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95, comma 5, TUIR, a condizione che sia stato deliberato dall’assemblea dei soci. La delibera assembleare è il presupposto formale imprescindibile: in assenza di delibera, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere la deducibilità del costo (Circ. AdE 73/1994, confermata da giurisprudenza costante).
Il principio di cassa governa la deducibilità: il compenso deliberato in un esercizio ma corrisposto nell’esercizio successivo è deducibile nell’anno del pagamento, non nell’anno della delibera. Questo regime è una delle principali differenze rispetto ai costi del personale dipendente, per i quali vale il principio di competenza.
Non sono invece deducibili le indennità di fine carica che eccedano il limite della retribuzione annuale moltiplicato per il numero di anni di carica (norma antielusiva analoga a quella prevista per i dirigenti). La parte eccedente è indeducibile per la società e, paradossalmente, resta imponibile in capo all’amministratore.
Contributi previdenziali: gestione separata INPS
Gli amministratori di SRL che non siano contemporaneamente titolari di partita IVA o iscritti a un’altra cassa previdenziale obbligatoria sono iscritti alla Gestione Separata INPS ai sensi della L. 335/1995 (riforma Dini). Nel 2026 l’aliquota contributiva è strutturata come segue:
| Categoria | Aliquota totale 2026 | Di cui a carico socio/amm. | Di cui a carico SRL |
|---|---|---|---|
| Amministratore non pensionato, non iscritto altra cassa | 26,07% | 8,69% (1/3) | 17,38% (2/3) |
| Amministratore pensionato o iscritto altra cassa obbligatoria | 24,00% | 8,00% (1/3) | 16,00% (2/3) |
| Collaboratore coordinato e continuativo (non amm.) | 33,72% | 11,24% (1/3) | 22,48% (2/3) |
La base imponibile contributiva è il compenso lordo corrisposto nell’anno solare, fino al massimale INPS (nel 2026: 113.520 euro). Oltre tale soglia non sono dovuti contributi. Il minimale, invece, non opera per gli amministratori (a differenza dei collaboratori autonomi).
I contributi sono versati dalla SRL in qualità di committente entro il 16 del mese successivo all’erogazione del compenso, tramite modello F24. Il codice contributo è “DGCD” per la quota a carico del collaboratore e “DGCV” per la quota a carico del committente.
Esempi numerici: ottimizzazione del compenso 2026
- Quota contributi gestione separata totale (26,07%): 9.385,20 euro.
- Quota a carico Mario (8,69%): 3.128,40 euro.
- Quota a carico SRL (17,38%): 6.256,80 euro.
- Imponibile IRPEF Mario: 36.000 − 3.128,40 = 32.871,60 euro.
- IRPEF lorda (aliquote 2026: 23% su 28.000 + 35% sulla parte eccedente): 6.440 + 1.705,06 = 8.145,06 euro.
- Ritenuta a titolo d’acconto operata dalla SRL (20% del lordo): 7.200 euro.
- Costo totale SRL per il compenso: 36.000 + 6.256,80 = 42.256,80 euro, interamente deducibile.
- Scenario A — Compenso 80.000 euro: utile residuo SRL = 20.000 euro; IRES su 20.000 (24%) = 4.800 euro; costo totale lordo = 80.000 + 17,38% INPS (13.904) = 93.904 euro; IRPEF Laura su ~76.000 (al netto INPS) ≈ 28.000 euro; carico complessivo (IRES + IRPEF + INPS totale) ≈ 46.104 euro.
- Scenario B — Compenso zero + dividendo 76.000 euro: IRES su 100.000 (24%) = 24.000 euro; dividendo netto = 76.000 euro; ritenuta dividendi persone fisiche non in regime di partecipazione qualificata: 26% = 19.760 euro; carico complessivo = 24.000 + 19.760 = 43.760 euro, ma senza copertura previdenziale.
Il confronto evidenzia che la scelta ottimale dipende dall’aliquota marginale IRPEF e dalla necessità di accumulo previdenziale. Per redditi sopra i 50.000 euro, la distribuzione di dividendi tende ad essere più efficiente fiscalmente; sotto tale soglia, il compenso garantisce deducibilità e accumulo pensionistico.
Compenso agli amministratori non soci
Quando l’amministratore non è socio della SRL, il quadro rimane invariato sul piano fiscale (art. 50 TUIR) e previdenziale (gestione separata INPS), ma cambia la prospettiva strategica. La delibera di nomina deve specificare il compenso o rinviare a una successiva delibera assembleare; il contratto di amministrazione, benché non obbligatorio, è raccomandato per disciplinare durata, compenso, rimborsi spese, eventuali benefit e clausola di non concorrenza.
I rimborsi spese analitici (trasferte, pernottamenti, pasti documentati) non sono imponibili né in capo all’amministratore né deducibili come compenso, ma come spese di rappresentanza o costi di produzione secondo le regole ordinarie del TUIR. I rimborsi forfettari, invece, concorrono al reddito imponibile come parte del compenso.
Per approfondimenti sulla struttura societaria e sulla scelta tra SRL ordinaria e SRL semplificata, si rimanda all’articolo SRL semplificata vs SRL ordinaria: confronto 2026. Per le implicazioni sulla tassazione dei soci, si veda anche Dividendi SRL: tassazione in capo ai soci 2026.
Questo approfondimento copre un caso specifico. Per il quadro completo parti dalla guida SRL e poi confronta apertura, tassazione, dividendi, costi deducibili e alternative alla societa.
Domande frequenti
Il compenso dell’amministratore è deducibile anche senza delibera assembleare?
No. L’art. 95, comma 5, TUIR richiede che il compenso sia stato deliberato dall’assemblea dei soci perché sia deducibile per la SRL. Un compenso erogato senza delibera può essere contestato dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento e recuperato a tassazione. La delibera deve preesistere o essere contestuale all’erogazione; una delibera tardiva (retroattiva) non sana l’indeducibilità per i periodi precedenti, secondo la prassi dell’AdE.
L’amministratore di SRL deve iscriversi alla gestione separata INPS?
Sì, se il compenso supera il minimale di reddito e l’amministratore non è già iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria (es. cassa professionale, INPS dipendenti). L’iscrizione è automatica con il primo versamento contributivo. L’aliquota 2026 per chi non ha altra copertura è del 26,07% (1/3 a carico dell’amministratore, 2/3 a carico della SRL committente). Il versamento avviene tramite F24 entro il 16 del mese successivo all’erogazione del compenso.
Come si tassa il compenso dell’amministratore in dichiarazione dei redditi?
Il compenso dell’amministratore di SRL è indicato nel quadro RC del modello 730 o del modello Redditi PF, come reddito assimilato a lavoro dipendente. Vengono riconosciute le detrazioni per lavoro dipendente di cui all’art. 13 TUIR (in misura ridotta rispetto ai lavoratori dipendenti) e le detrazioni per carichi familiari. La ritenuta operata dalla SRL (20%) si compensa con l’IRPEF dovuta in dichiarazione.
Si può rinunciare al compenso come amministratore di SRL?
Sì. L’amministratore-socio può rinunciare formalmente al compenso deliberato dall’assemblea. La rinuncia deve risultare da atto scritto e comunicazione alla società. Attenzione: la rinuncia al compenso già deliberato costituisce per il socio un sopravvenitura attiva per la SRL (riduzione del debito), ma secondo l’orientamento prevalente non integra una distribuzione di utili. La rinuncia preventiva (al momento della nomina) è più semplice: è sufficiente non inserire il compenso nella delibera o indicare esplicitamente la gratuità dell’incarico.
Esiste un compenso massimo deducibile per l’amministratore di SRL?
La legge non prevede un limite assoluto al compenso deducibile, ma l’art. 95 TUIR richiede che il costo sia inerente all’attività d’impresa e proporzionato alle mansioni svolte. Compensi sproporzionati rispetto all’attività effettiva e all’andamento aziendale possono essere contestati dall’Agenzia delle Entrate come operazioni in elusione, specialmente nelle SRL a ristretta base proprietaria. La documentazione dell’attività svolta dall’amministratore è quindi essenziale per difendere la deducibilità di compensi elevati.
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