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Tabelle millesimali condominio: come si formano 2026

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 23 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026
In sintesi. Le tabelle millesimali esprimono in millesimi il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto al valore complessivo dell’edificio. Si formano al momento della costruzione o del primo frazionamento, sono allegate al regolamento condominiale e si modificano soltanto con delibera unanime o per rettifica di errori materiali con la maggioranza degli art. 1136, comma 2, c.c.

Cos’è un millesimo e a cosa serve

Il millesimo è l’unità di misura convenzionale che esprime la quota di partecipazione di ciascun condomino alla proprietà delle parti comuni dell’edificio. L’intero edificio vale per convenzione 1000 millesimi, ripartiti tra tutti i condomini in proporzione al valore dei rispettivi immobili.

I millesimi assolvono a tre funzioni fondamentali nel diritto condominiale:

  1. Ripartizione delle spese: le spese per le parti comuni sono ripartite tra i condomini in proporzione ai millesimi, salvo diversa disposizione di legge (come l’art. 1126 c.c. per il tetto) o del regolamento contrattuale.
  2. Calcolo delle maggioranze assembleari: il quorum per la validità delle delibere si calcola sia per teste (numero di condomini) sia per millesimi. Le soglie variano a seconda della tipologia di delibera (art. 1136 c.c.).
  3. Determinazione del voto in assemblea: ogni condomino vota in proporzione ai propri millesimi (sistema maggioranza mista testa-millesimi).

Criteri per la formazione delle tabelle millesimali

La formazione delle tabelle millesimali è disciplinata dagli artt. 68 e 69 disp. att. c.c. L’art. 68 stabilisce che il valore proporzionale di ciascuna unità si calcola tenendo conto del valore dell’intero edificio, con riferimento alla destinazione d’uso, alla dimensione, all’altezza del piano, all’esposizione, alla luminosità e a ogni altro elemento che incida sul valore di mercato.

I criteri tecnici di stima più utilizzati nella prassi professionale sono:

  • Superficie ponderata: la superficie lorda dell’unità immobiliare, corretta con coefficienti che tengono conto del piano (coefficiente di piano), dell’esposizione (orientamento N/S/E/O), della luminosità e della destinazione (abitativo, negozio, cantina, garage).
  • Valore di stima catastale: in alcuni casi si utilizzano le rendite catastali come proxy del valore di mercato, con i limiti delle note approssimazioni catastali.
  • Valore di mercato peritale: stima del valore venale di ciascuna unità a opera di un perito indipendente, metodo più accurato ma anche più costoso.

In pratica, la formazione delle tabelle millesimali è affidata a un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto), che applica i criteri sopra indicati e produce un elaborato allegato al regolamento condominiale.

Tabelle millesimali principali e speciali

Tipo di tabella Funzione Parti comuni a cui si applica Note
Tabella di proprietà generale Ripartizione spese generali e calcolo maggioranze Tutte le parti comuni dell’edificio Obbligatoria per condomini con più di 10 unità (art. 1138 c.c.)
Tabella scale/ascensore Spese scale e ascensore per ciascuna scala Scale, ascensori, pianerottoli di scala Ripartisce i costi soltanto tra chi usa quella scala
Tabella riscaldamento Spese impianto centralizzato di riscaldamento Impianto di riscaldamento centralizzato Obbligatoria per condomini con riscaldamento centralizzato
Tabella giardino/parcheggio Spese aree verdi e parcheggi comuni Aree verdi, posti auto comuni Solo per condomini con queste strutture
Tabella specifica per corpo di fabbrica Spese parti comuni di un’ala specifica Parti comuni di uno specifico corpo di fabbrica Utile per edifici con più corpi separati

Come si modifica o revisionano le tabelle millesimali

La revisione delle tabelle millesimali è disciplinata dall’art. 69 disp. att. c.c. La norma prevede due ipotesi distinte:

  • Modifica per accordo: le tabelle possono essere modificate per accordo unanime di tutti i condomini. La delibera richiede il consenso di tutti i partecipanti al condominio (100% delle quote).
  • Revisione per sopravvenuta sproporzione: se le tabelle riflettono un errore originario o se, per sopraelevazioni o altri mutamenti, il valore proporzionale di un’unità è cambiato in misura superiore a un quinto, la revisione può essere richiesta anche senza unanimità, con delibera assunta con la maggioranza dell’art. 1136, comma 2, c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi).
  • Rettifica di errori materiali: se la tabella contiene un errore di calcolo evidente (non di valutazione), la rettifica può essere approvata con la stessa maggioranza prevista per la revisione.

La Cassazione ha più volte precisato che la semplice rivalutazione degli immobili nel tempo non costituisce «sopravvenuta sproporzione» ai fini della revisione ex art. 69 disp. att. c.c.: occorre che il cambiamento sia obiettivo e documentabile (es. sopraelevazione di un piano, trasformazione di una cantina in unità abitativa, demolizione e ricostruzione parziale).

Esempi numerici: formazione e revisione

Esempio 1 — Formazione tabella con 8 unità (superficie ponderata). Edificio 4 piani, 2 appartamenti per piano, superficie lorda media 80 mq. Applicando coefficienti di piano (piano 1: 0,85; piano 2: 0,95; piano 3: 1,00; piano 4/attico: 1,20) e coefficiente esposizione medio 1,00:

  • Piano 1, app. A: 80 × 0,85 = 68 → millesimi: 68/(68×2+76×2+80×2+96×2) × 1000 = 68/776 × 1000 = 87,6 mill.
  • Piano 4, app. attico B: 80 × 1,20 = 96 → 96/776 × 1000 = 123,7 mill.
  • I piani alti valgono di più, il piano 1 meno. Il totale deve risultare esattamente 1000.
Esempio 2 — Revisione per sopraelevazione. Condominio con 10 unità. La tabella attribuisce all’attico 120 millesimi. Il proprietario sopraelevazione aggiunge un secondo livello al proprio appartamento, raddoppiandone la superficie. Ora la differenza tra il valore tabellato (120 mill.) e il valore reale (stimato in 210 mill.) supera il quinto (20%): la sproporzione è del 75%. La revisione è obbligatoria ex art. 69 disp. att. c.c. e può essere deliberata con 500 millesimi.

Domande frequenti

Cosa succede se il condominio non ha le tabelle millesimali?

In assenza di tabelle millesimali approvate, le spese si ripartiscono in base al valore proporzionale delle unità immobiliari stimato di volta in volta. In caso di disaccordo, ciascun condomino può rivolgersi al tribunale per la formazione delle tabelle in via giudiziaria. L’assenza di tabelle non paralizza la vita condominiale, ma crea incertezza sulle maggioranze assembleari e sulle quote di spesa, fonte frequente di contenzioso.

Le tabelle millesimali si aggiornano automaticamente con i lavori di ristrutturazione?

No. Le tabelle millesimali non si aggiornano automaticamente con i lavori di ristrutturazione. Occorre una delibera assembleare o un accordo tra condomini per modificarle. Il condomino che abbia ampliato la propria unità ha l’onere di chiedere la revisione delle tabelle ex art. 69 disp. att. c.c. se vuole che i nuovi millesimi siano riconosciuti ufficialmente. In assenza di revisione, le vecchie tabelle restano vigenti.

Un condomino può contestare le tabelle millesimali dopo anni?

Sì, se le tabelle contengono un errore originario di calcolo o se si è verificata una sopravvenuta sproporzione. Non esiste un termine di decadenza per la revisione, salvo che le tabelle siano state approvate per contratto (regolamento contrattuale), nel qual caso la modifica richiede l’accordo unanime. Per i condomini che acquistano successivamente, i millesimi indicati nell’atto di compravendita fanno testo e la contestazione è difficile in assenza di vizi evidenti.

Il notaio deve verificare le tabelle millesimali al momento dell’acquisto?

Non è un obbligo legale di verifica tecnica, ma è buona prassi allegare all’atto di compravendita le tabelle millesimali vigenti con l’indicazione della quota assegnata all’unità acquistata. L’acquirente, dal momento del rogito, subentra nella posizione del venditore per tutti i rapporti condominiali, incluse le quote millesimali. Se le tabelle contengono errori che emergono successivamente, il nuovo proprietario può agire per la revisione nelle forme consentite dall’art. 69 disp. att. c.c.

Le tabelle millesimali incidono sulla divisione delle spese del tetto?

Sì, direttamente. Per le spese del tetto in uso esclusivo ai sensi dell’art. 1126 c.c., i due terzi a carico di tutti i condomini vengono ripartiti secondo la tabella millesimale di proprietà generale. Tabelle errate o obsolete possono quindi produrre ripartizioni ingiuste delle spese di manutenzione. La revisione delle tabelle, in questi casi, ha effetti diretti e rilevanti sull’importo che ciascun condomino deve versare per i lavori al tetto.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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