Approfondimento

Fatture da emettere e da ricevere: guida 2026

in
Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 17 Febbraio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Fatture da emettere e da ricevere: il principio di competenza nella chiusura del bilancio

Alla chiusura dell’esercizio, ogni società tenuta alla redazione del bilancio deve confrontarsi con una questione concreta: non tutti i costi e i ricavi dell’anno sono ancora documentati da una fattura. Alcune operazioni economiche si sono perfezionate entro il 31 dicembre, ma il documento fiscale arriverà — o verrà emesso — soltanto nei primi giorni o settimane dell’anno successivo. Questo sfasamento temporale tra competenza economica e competenza documentale genera due distinte categorie di scritture di completamento: le fatture da emettere e le fatture da ricevere.

Il principio che governa l’intera disciplina è quello della competenza economica, sancito dall’art. 2423-bis del Codice Civile e ribadito dall’art. 75 del TUIR (DPR 917/86, oggi ricollocato all’art. 109 a seguito del D.Lgs. 344/2003). Il principio stabilisce che i proventi e gli oneri devono essere imputati all’esercizio in cui si sono effettivamente maturati, indipendentemente dalla data di incasso, pagamento o fatturazione.

Questa guida analizza in dettaglio le regole di contabilizzazione per il 2026, con esempi numerici completi, i riferimenti normativi aggiornati e una sezione dedicata ai casi più delicati che si incontrano nella pratica professionale.

Il fondamento normativo: art. 109 TUIR e OIC 19

L’art. 109, comma 1, del TUIR (DPR 917/86) stabilisce il principio generale: «i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza». Il comma 2 specifica poi quando si considera avvenuto il trasferimento della proprietà per le cessioni di beni e il momento di ultimazione per le prestazioni di servizi:

  • Cessioni di beni mobili: la competenza si realizza alla data di consegna o spedizione (co. 2, lett. a).
  • Cessioni di beni immobili: la competenza coincide con la data dell’atto notarile (co. 2, lett. a).
  • Prestazioni di servizi: la competenza matura alla data di ultimazione della prestazione (co. 2, lett. b).

Sul piano contabile, il principio OIC 19 («Debiti») e l’OIC 15 («Crediti») disciplinano rispettivamente la rilevazione delle fatture da ricevere nello Stato Patrimoniale passivo e delle fatture da emettere nell’attivo. La Circolare AdE n. 73/E del 27 maggio 1994 ha fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione del principio di competenza ai fini IRES, confermando che le scritture di completamento sono obbligatorie e non meramente facoltative.

Il D.Lgs. 139/2015, recependo la Direttiva contabile europea 2013/34/UE, ha rafforzato il principio della sostanza sulla forma, ribadendo che la rappresentazione in bilancio deve privilegiare la realtà economica dell’operazione rispetto alla mera esistenza del documento fiscale.

Fatture da emettere: cosa sono e come si contabilizzano

Le fatture da emettere rappresentano ricavi maturati nell’esercizio in chiusura per i quali il documento fiscale non è ancora stato emesso. Si tratta, dal punto di vista del creditore, di un credito commerciale già esistente sotto il profilo economico, anche se non ancora formalizzato.

Trattamento contabile

Nel bilancio d’esercizio, le fatture da emettere trovano collocazione:

  • Stato Patrimoniale Attivo: voce C.II.1) «Crediti verso clienti» (entro e oltre 12 mesi, a seconda delle condizioni contrattuali).
  • Conto Economico: voce A.1) «Ricavi delle vendite e delle prestazioni».

La rilevazione contabile avviene attraverso una scrittura di integrazione al 31 dicembre, che anticipa civilisticamente il ricavo rispetto all’emissione della fattura. L’IVA non viene rilevata in questa sede, poiché il presupposto impositivo si realizzerà soltanto al momento dell’effettiva fatturazione.

Cessione di beni: regola del DDT

Per le cessioni di beni mobili, l’art. 21, comma 4, del DPR 633/72 (Decreto IVA) prevede che la fattura debba essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Pertanto, se la merce viene consegnata a dicembre 2026 con regolare DDT (Documento di Trasporto), la fattura può essere emessa legittimamente entro il 15 gennaio 2027.

In questo scenario, il costo deve comunque essere imputato al 2026 nelle scritture contabili del fornitore, mentre per il cliente si genera una fattura da ricevere. Nessuna irregolarità fiscale: il DDT prova la competenza economica dell’operazione.

Prestazioni di servizi: la data di ultimazione

Per le prestazioni di servizi, la competenza si matura alla data di ultimazione della prestazione stessa (art. 109, co. 2, lett. b, TUIR). Se un professionista avvia un incarico a novembre 2026 e lo conclude il 20 dicembre 2026, il ricavo è di competenza del 2026, anche se la fattura viene emessa il 10 gennaio 2027. Viceversa, se la prestazione si conclude il 15 gennaio 2027, il ricavo sarà di competenza del 2027.

Esempio numerico 1 — Fattura da emettere per cessione di beni

La società Alfa S.r.l. vende macchinari al cliente Beta S.r.l. per un valore di € 50.000 + IVA 22%. La consegna avviene il 28 dicembre 2026 con DDT. La fattura viene emessa il 12 gennaio 2027.

Al 31 dicembre 2026, Alfa S.r.l. deve rilevare la fattura da emettere:

  • Crediti verso clienti (SP C.II.1): € 50.000
  • Ricavi delle vendite (CE A.1): € 50.000

L’IVA di € 11.000 non viene ancora rilevata; sarà registrata soltanto al momento dell’emissione della fattura in gennaio 2027, con la seguente scrittura di storno e integrazione:

  • Storno fattura da emettere: Crediti v/clienti — € 50.000
  • Registrazione fattura: Crediti v/clienti — € 61.000 (imponibile + IVA)
  • IVA a debito: € 11.000

Il ricavo di € 50.000 rimane imputato al 2026, in piena conformità con il principio di competenza.

Fatture da ricevere: cosa sono e come si contabilizzano

Le fatture da ricevere rappresentano costi maturati nell’esercizio in chiusura per i quali il fornitore non ha ancora emesso il documento fiscale. Dal punto di vista del debitore, si tratta di un debito commerciale già consolidato economicamente, ancorché privo di formale riscontro documentale.

Trattamento contabile

Nel bilancio d’esercizio, le fatture da ricevere trovano collocazione:

  • Stato Patrimoniale Passivo: voce D.7) «Debiti verso fornitori».
  • Conto Economico: nelle voci di costo appropriate (B.6 per acquisto materie prime, B.7 per servizi, B.8 per godimento beni di terzi, ecc.).

Anche in questo caso l’IVA non viene anticipata nella scrittura al 31 dicembre; sarà rilevata soltanto al ricevimento della fattura nell’anno successivo, momento in cui l’imposta diventa detraibile ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72.

Cessione di beni

Se un fornitore consegna merce a dicembre 2026 e la fattura perviene a gennaio 2027, il costo deve essere imputato al 2026. L’impresa acquirente rileva al 31 dicembre una fattura da ricevere per l’importo imponibile, iscrivendola tra i debiti verso fornitori e addebitando il relativo costo nel conto economico.

Prestazione di servizi

Se un consulente termina il suo lavoro il 30 dicembre 2026 e trasmette la fattura il 20 gennaio 2027, il costo è di competenza del 2026. L’impresa committente deve rilevare una fattura da ricevere per l’importo del compenso, anche in assenza del documento fiscale.

Esempio numerico 2 — Fattura da ricevere per prestazione di servizi

La società Gamma S.r.l. riceve una consulenza legale da uno studio professionale. Il contratto prevede un compenso di € 8.000 + IVA 22%. La prestazione si conclude il 22 dicembre 2026. La parcella viene emessa il 15 gennaio 2027.

Al 31 dicembre 2026, Gamma S.r.l. deve rilevare la fattura da ricevere:

  • Costo per servizi (CE B.7): € 8.000
  • Debiti verso fornitori (SP D.7): € 8.000

A gennaio 2027, al ricevimento della parcella da € 9.760 (€ 8.000 + IVA € 1.760):

  • Storno fattura da ricevere: Debiti v/fornitori — € 8.000
  • Registrazione parcella: Debiti v/fornitori — € 9.760
  • IVA a credito: € 1.760

La detrazione IVA per € 1.760 sarà esercitata nel 2027, entro i termini previsti dall’art. 19, co. 1, DPR 633/72 e dalla Circolare AdE n. 1/E del 17 gennaio 2018 (termini di detrazione IVA post D.L. 50/2017).

Esempio numerico 3 — Fattura anticipata: il caso inverso

Esiste uno scenario speculare: la fattura viene emessa o ricevuta nell’esercizio corrente, ma l’operazione economica — consegna o prestazione — riguarda l’anno successivo. In questo caso si parla di fatturazione anticipata, e il trattamento è opposto: il documento esiste già, ma il ricavo (o il costo) non è ancora maturato.

La società Delta S.r.l. emette a dicembre 2026 una fattura di acconto per una fornitura che sarà consegnata a febbraio 2027. Importo fatturato: € 30.000 + IVA 22%.

Trattamento contabile al 31 dicembre 2026:

  • La fattura viene regolarmente registrata con IVA a debito (€ 6.600).
  • Poiché il ricavo non è di competenza 2026, si rileva un risconto passivo (SP Passivo C.2) per € 30.000, a sospensione del ricavo.
  • Il risconto verrà stornato nel 2027, quando la merce sarà effettivamente consegnata.

Nota: se invece si tratta di un anticipo su prestazione di servizi pluriennale, la sospensione avviene tramite il conto «Ricavi differiti» con logiche analoghe.

Tabella riepilogativa: fatture da emettere e da ricevere a confronto

Elemento Fatture da emettere Fatture da ricevere
Posizione soggetto Creditore (venditore/fornitore di servizi) Debitore (acquirente/committente)
Tipo scrittura Scrittura di integrazione — ricavo Scrittura di integrazione — costo
SP Attivo C.II.1) Crediti verso clienti
SP Passivo D.7) Debiti verso fornitori
CE A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni B.6/B.7/B.8 (voce di costo appropriata)
IVA al 31/12 Non rilevata Non rilevata
Storno Gennaio anno successivo, all’emissione Gennaio anno successivo, al ricevimento
Termine fattura (beni) 15° gg mese successivo (art. 21 DPR 633/72) 15° gg mese successivo (art. 21 DPR 633/72)
Norma di riferimento Art. 109 TUIR; OIC 15 Art. 109 TUIR; OIC 19

Casi particolari ed eccezioni

1. Cessioni di beni con clausola FOB o CIF

Nel commercio internazionale, il momento del trasferimento della proprietà — e quindi della competenza economica — dipende dalla clausola Incoterms pattuita. Con una clausola FOB (Free on Board), la proprietà passa al momento in cui la merce viene caricata sul vettore nel porto di imbarco. Con una clausola CIF (Cost, Insurance, Freight), la proprietà può trasferirsi soltanto all’arrivo. Se la spedizione avviene a dicembre 2026 e il contratto prevede FOB porto italiano, la competenza è del 2026 anche se la merce arriva all’estero a gennaio 2027. È necessario documentare accuratamente la clausola per supportare la corretta imputazione temporale.

2. Contratti di appalto e stati avanzamento lavori (SAL)

Nei contratti di appalto di durata pluriennale, il principio OIC 23 («Lavori in corso su ordinazione») prevede il metodo della percentuale di completamento (percentage of completion), in alternativa al metodo della commessa completata. In questi casi, i ricavi vengono rilevati progressivamente in base allo stato di avanzamento, generando scritture di fatture da emettere correlate ai SAL approvati ma non ancora fatturati. La Circolare AdE n. 11/E del 16 febbraio 2007 ha chiarito le modalità di applicazione del principio di competenza nei contratti di appalto pluriennali ai fini IRES.

3. Leasing operativo e canoni di competenza

I canoni di leasing operativo devono essere imputati per competenza anche in assenza di fattura. Se un canone mensile di € 2.000 riguarda il mese di dicembre 2026 ma la fattura viene emessa dal concedente il 10 gennaio 2027, l’impresa locataria deve rilevare una fattura da ricevere di € 2.000 al 31 dicembre 2026. Il trattamento è uguale per i canoni di affitto di azienda e di locazione di immobili strumentali.

4. Interessi passivi maturati e non fatturati

Gli interessi passivi sui mutui e sui finanziamenti maturano per il semplice trascorrere del tempo (principio pro-rata temporis). Se al 31 dicembre 2026 maturano interessi per € 1.500 che la banca addebiterà soltanto a gennaio 2027, la società deve rilevare tali interessi come «rateo passivo» e non come «fattura da ricevere», poiché non vi è un documento fiscale atteso ma una maturazione automatica. La distinzione tra ratei e fatture da ricevere è rilevante per la corretta classificazione in bilancio.

5. Imposta di bollo sulle fatture da emettere

Le fatture da emettere al 31 dicembre non sono soggette all’imposta di bollo al momento della rilevazione contabile. L’imposta di bollo (€ 2,00 per importi superiori a € 77,47 su operazioni fuori campo IVA) si applica soltanto all’atto dell’effettiva emissione della fattura. Per le fatture elettroniche, l’imposta di bollo viene assolta trimestralmente tramite F24 secondo le istruzioni operative pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

6. Gruppi societari e operazioni infragruppo

Nelle operazioni tra società del medesimo gruppo, le fatture da emettere e da ricevere devono essere elisioni nel bilancio consolidato (art. 31 D.Lgs. 127/1991). In sede di consolidato, i saldi infragruppo vengono eliminati per evitare duplicazioni. È fondamentale che le scritture delle singole entità siano allineate: se la capogruppo rileva una fattura da emettere verso la controllata, quest’ultima deve rilevare la corrispondente fattura da ricevere per il medesimo importo.

7. Regime IVA per cassa e impatto sulle scritture

Le imprese che applicano il regime IVA per cassa (art. 32-bis DPR 633/72) hanno una gestione dell’IVA scollegata dalla competenza economica. La liquidazione IVA avviene al momento dell’incasso (per il cedente) o del pagamento (per il cessionario), entro un anno dall’operazione. Tuttavia, il regime IVA per cassa non altera il principio di competenza economica: le fatture da emettere e da ricevere vengono rilevate al 31 dicembre secondo le regole ordinarie, con la sola differenza che l’IVA sarà liquidata al momento del flusso finanziario. Una delle questioni più frequenti nelle consulenze fiscali alle imprese riguarda proprio la corretta interazione tra competenza economica e regime IVA per cassa — un tema che merita attenzione nella pianificazione fiscale strutturata per le imprese.

Scritture contabili tipo: schema operativo

Di seguito lo schema delle scritture di completamento da effettuare al 31 dicembre e il corrispondente storno a inizio anno successivo.

Fattura da emettere — scrittura al 31/12/2026:

  • Crediti v/clienti (SP C.II.1) — Dare: € X
  • Ricavi delle vendite (CE A.1) — Avere: € X

Storno al 01/01/2027 (o al momento dell’emissione):

  • Ricavi delle vendite (CE A.1) — Dare: € X
  • Crediti v/clienti (SP C.II.1) — Avere: € X

Poi si registra la fattura effettiva con IVA.

Fattura da ricevere — scrittura al 31/12/2026:

  • Costo per acquisti/servizi (CE) — Dare: € X
  • Debiti v/fornitori (SP D.7) — Avere: € X

Storno al 01/01/2027:

  • Debiti v/fornitori (SP D.7) — Dare: € X
  • Costo per acquisti/servizi (CE) — Avere: € X

Poi si registra la fattura ricevuta con IVA a credito.

Impatto fiscale: deducibilità dei costi e imponibilità dei ricavi

Sul piano fiscale, la corretta imputazione per competenza delle fatture da emettere e da ricevere è determinante per il calcolo dell’IRES (27,5% fino al 2016, poi 24% dal 2017) e dell’IRAP. L’art. 109 del TUIR stabilisce che i componenti negativi di reddito sono deducibili nell’esercizio di competenza, a condizione che siano certi nell’esistenza e determinabili nell’ammontare.

Un costo rilevato come fattura da ricevere al 31 dicembre 2026 è deducibile nel 2026 se:

  • L’operazione si è effettivamente perfezionata entro tale data (consegna del bene o ultimazione del servizio).
  • Il corrispettivo è determinabile con sufficiente attendibilità, anche in via estimativa.
  • Esiste una documentazione di supporto (contratto, ordine, DDT, verbale di collaudo, ecc.).

La mancata rilevazione delle fatture da ricevere — tentativo a volte posto in essere per differire la deduzione del costo — non è ammessa in contabilità ordinaria e può essere contestata in sede di verifica fiscale. Allo stesso modo, l’omessa rilevazione delle fatture da emettere configura un’alterazione del risultato d’esercizio con potenziali rilievi sia civilistici (responsabilità dell’amministratore ex art. 2392 c.c.) che fiscali.

Chi gestisce una struttura societaria complessa dovrebbe valutare questi aspetti nell’ambito di un consulenza con un commercialista del network e patrimoniale completo, che permette di identificare eventuali criticità prima che diventino oggetto di contestazione.

Il ruolo del commercialista nella chiusura d’esercizio

La corretta gestione delle scritture di completamento richiede una collaborazione attiva tra l’impresa e il proprio commercialista. L’impresa deve trasmettere tempestivamente — idealmente entro i primi giorni di gennaio — l’elenco delle operazioni economicamente perfezionate entro il 31 dicembre per le quali la fattura non è ancora disponibile. Questo elenco deve riportare: controparte, natura dell’operazione (bene o servizio), importo stimato, data di consegna o di ultimazione.

Il commercialista, sulla base di tali informazioni, procederà alle scritture di integrazione e verificherà la coerenza con le scritture dell’anno precedente, controllando che le fatture da emettere e da ricevere dell’esercizio precedente siano state correttamente stornate e che le fatture effettive siano pervenute nei termini di legge. Per chi si occupa della responsabilità dell’amministratore di S.r.l., è importante sapere che errori sistematici nelle scritture di completamento possono integrare ipotesi di falso in bilancio o di infedele dichiarazione.

FAQ — Domande frequenti su fatture da emettere e da ricevere

1. Se ricevo una fattura a gennaio 2027 per merce consegnata a dicembre 2026, posso dedurre il costo nel 2027?

No. Il principio di competenza impone di imputare il costo al 2026, esercizio in cui si è perfezionato il trasferimento della proprietà del bene (art. 109, co. 2, lett. a, TUIR). Dedurre il costo nel 2027 equivarrebbe a un errore di competenza che, se materiale, altererebbe il risultato d’esercizio 2026 e la relativa base imponibile IRES. La fattura da ricevere va rilevata al 31 dicembre 2026 per l’importo imponibile, e lo storno avverrà soltanto al ricevimento del documento a gennaio 2027.

2. L’IVA sulla fattura da ricevere è detraibile già al 31 dicembre?

No. Il diritto alla detrazione IVA nasce al momento in cui l’imposta diventa esigibile per il cedente e la fattura è nelle mani del cessionario (art. 19, co. 1, DPR 633/72). Poiché al 31 dicembre la fattura non è ancora stata ricevuta, l’IVA non può essere portata in detrazione. Sarà detraibile soltanto nell’anno successivo, al momento del ricevimento e registrazione della fattura, entro i termini previsti dalla Circolare AdE n. 1/E del 17 gennaio 2018: la detrazione può essere esercitata entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

3. Come si calcola l’importo da iscrivere nella fattura da ricevere se il prezzo definitivo non è ancora noto?

Quando l’importo esatto non è ancora determinato (ad esempio, in attesa di conguaglio o collaudo), l’OIC 19 consente di iscrivere il debito in via estimativa, sulla base del valore contrattuale o dell’accordo preliminare. L’importo deve essere determinabile con sufficiente attendibilità; in caso di incertezza elevata, può essere più prudente sospendere la rilevazione e documentare adeguatamente la scelta nelle note integrative. In sede di verifica fiscale, la presenza di una documentazione contrattuale di supporto è fondamentale per giustificare gli importi iscritti.

4. Le fatture da emettere e da ricevere impattano sull’IRAP?

Sì. La base imponibile IRAP, determinata secondo le regole dell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997, è calcolata a partire dal valore della produzione netta derivante dal bilancio civilistico. Le scritture di completamento, modificando il risultato d’esercizio civilistico, impattano quindi anche sull’imponibile IRAP. I ricavi rilevati come fatture da emettere concorrono all’IRAP del 2026, così come i costi rilevati come fatture da ricevere sono dedotti nella medesima annualità. Non vi sono deroghe specifiche per l’IRAP rispetto alla disciplina IRES su questo punto.

5. In caso di errore nelle scritture di completamento degli anni precedenti, è possibile correggere retroattivamente?

Gli errori materiali negli esercizi precedenti vanno corretti secondo le indicazioni dell’OIC 29 («Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio»). Se l’errore è rilevante, la correzione avviene con effetto retroattivo, rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto. Fiscalmente, è possibile presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis, DPR 322/1998, nei termini previsti dalla normativa vigente, oppure ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare eventuali versamenti insufficienti.

6. Un’impresa in regime di contabilità semplificata deve rilevare le fatture da emettere e da ricevere?

No. Le imprese in contabilità semplificata (art. 18 DPR 600/73), tipicamente le ditte individuali e le società di persone sotto determinate soglie di ricavi, applicano il criterio di cassa a partire dal 2017 (D.L. 244/2016). Ciò significa che i ricavi e i costi rilevano nel periodo in cui avviene l’incasso o il pagamento, non nel periodo di competenza economica. Le scritture di fatture da emettere e da ricevere sono proprie esclusivamente della contabilità ordinaria, che segue il principio di competenza.

7. Le fatture da emettere devono essere indicate nella dichiarazione IVA?

No. Le fatture da emettere sono scritture di integrazione contabile civilistica e fiscale ai fini delle imposte dirette, ma non hanno autonoma rilevanza ai fini IVA fino al momento dell’effettiva emissione della fattura. L’operazione entrerà nella liquidazione IVA soltanto nel mese (o trimestre) in cui la fattura viene emessa. Pertanto, una fattura da emettere al 31 dicembre 2026 non modifica la liquidazione IVA di dicembre 2026, ma concorrerà alla liquidazione del mese di emissione effettiva (es. gennaio 2027).

8. Cosa succede se non rilevo le fatture da ricevere e il fisco le scopre in verifica?

La mancata rilevazione di fatture da ricevere determina una sottostima dei costi di competenza e, conseguentemente, una sopravvalutazione del reddito imponibile dichiarato. Paradossalmente, la società pagherebbe più imposte del dovuto, ma il bilancio risulterebbe non veritiero. In caso contrario — se le fatture da emettere non vengono rilevate — i ricavi risultano sottostimati e si configura un’infedele dichiarazione dei redditi sanzionabile ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 471/1997, con sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa, oltre agli interessi di mora.

Hai un caso simile? Affidati a un professionista del network

Fiscoinvestimenti è un marketplace di professionisti qualificati: commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, consulenti finanziari indipendenti selezionati per albo, specializzazione e geografia. Triage gratuito entro 24-72 ore.

Trova il professionista giusto →

Approfondisci

Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.

Hai bisogno di un esperto Trova commercialista ›
AM
Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

Scopri di più → · LinkedIn

Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.