Approfondimento

Limiti alle detrazioni IRPEF 2025: art. 16-ter TUIR

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 9 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 11 Giugno 2026

Il sistema italiano delle detrazioni fiscali IRPEF è cresciuto per decenni in modo disorganico, stratificando agevolazioni senza una visione d’insieme coerente. Il risultato è stato un quadro normativo di norme sovrapposte, difficili da gestire in dichiarazione e — soprattutto — percepite come squilibrate sul piano della progressività: chi disponeva di redditi elevati poteva accumulare grandi masse di oneri detraibili, riducendo in modo significativo la propria imposta effettiva.

La Legge Delega per la Riforma Fiscale n. 111/2023 ha affidato al Governo il compito di razionalizzare questo sistema. La risposta concreta è arrivata con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha introdotto nel TUIR (DPR n. 917/1986) il nuovo articolo 16-ter, rubricato “Riordino delle detrazioni”. La norma è strutturale: opera dal periodo d’imposta 2025 in poi e introduce un plafond complessivo di spese detraibili per i contribuenti con reddito elevato, senza modificare i singoli massimali già fissati da ciascuna agevolazione.

Capire esattamente come funziona questo meccanismo — chi colpisce, quanto pesa e come interagisce con le altre norme — è essenziale sia per chi compila il proprio 730 o Modello Redditi 2026, sia per chi assiste i contribuenti nella pianificazione fiscale. Questa guida analizza l’architettura completa della norma, con esempi numerici passo per passo e un’analisi dei casi più delicati.

La filosofia della riforma: un secondo filtro, non una modifica ai singoli limiti

Il primo punto da chiarire riguarda la tecnica legislativa adottata. L’art. 16-ter, comma 1, TUIR recita esplicitamente: “fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa”. Il legislatore non ha toccato i massimali delle singole detrazioni — il tetto del 19% fino a 4.000 euro per gli interessi sul mutuo prima casa rimane tale, come rimangono invariate le soglie del bonus ristrutturazione o delle spese sportive dei figli. Quello che è cambiato è la sovrapposizione di un tetto globale che opera come secondo filtro, a valle della determinazione delle detrazioni spettanti per ciascun onere.

In termini pratici: si calcola prima quanto si può detrarre per ciascuna voce (applicando le regole della singola norma), poi si somma tutto e si verifica se il totale supera il plafond complessivo. Se lo supera, la detrazione viene limitata all’ammontare del plafond. È il modello del cosiddetto “cappello globale”, diffuso in altri ordinamenti europei, che lascia intatte le regole di dettaglio ma introduce una barriera d’insieme per i redditi più alti.

Questa scelta risponde a una precisa logica redistributiva: la progressività IRPEF viene rafforzata non attraverso un aumento delle aliquote, ma attraverso la compressione dei benefici fiscali per chi già si trova nelle fasce di reddito più elevate. Come approfondisce l’analisi su aliquota effettiva e progressività dell’IRPEF, l’imposta italiana è formalmente progressiva ma nella pratica molti meccanismi di agevolazione ne attenuano l’impatto reale per i redditi alti.

L’architettura dell’art. 16-ter TUIR: i due parametri fondamentali

Il meccanismo si fonda su due parametri: il reddito complessivo di riferimento e il numero di figli fiscalmente a carico. A ciascuna combinazione di questi valori corrisponde un preciso tetto massimo di spese ammissibili in detrazione nel periodo d’imposta.

Il reddito complessivo di riferimento: la soglia di attivazione

La norma si attiva solo per i contribuenti il cui reddito di riferimento supera 75.000 euro. Chi si trova al di sotto di questa soglia non incontra il plafond globale e può detrarre tutti gli oneri ammissibili senza limitazioni aggiuntive, nel rispetto dei soli massimali previsti dalla singola norma agevolativa. Superata la soglia, le fasce operative sono due:

  • Reddito compreso tra 75.001 e 100.000 euro: importo base del plafond pari a 14.000 euro
  • Reddito superiore a 100.000 euro: importo base del plafond pari a 8.000 euro

Il coefficiente moltiplicatore: la protezione per i nuclei familiari

L’importo base viene modulato da un coefficiente moltiplicatore che dipende dal numero di figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR — cioè i figli con reddito personale non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni). I coefficienti previsti sono:

  • 0,50 — nessun figlio a carico
  • 0,70 — un figlio a carico
  • 0,85 — due figli a carico
  • 1,00 — tre o più figli a carico, oppure almeno un figlio con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992

La presenza di figli funge da moltiplicatore di protezione: un contribuente con reddito di 150.000 euro e tre figli a carico mantiene un plafond di 8.000 euro (doppio rispetto ai 4.000 euro di un single con lo stesso reddito). La scelta del legislatore di collegare il moltiplicatore ai figli, e non ai familiari a carico in generale, è una scelta di politica fiscale precisa: si vuole tutelare il costo economico connesso alla crescita dei figli, non genericamente il carico familiare.

Tabella riepilogativa dei limiti massimi 2025-2026

Reddito di riferimento Nessun figlio (×0,50) Un figlio (×0,70) Due figli (×0,85) Tre+ figli o figlio disabile (×1,00)
75.001 – 100.000 € 7.000 € 9.800 € 11.900 € 14.000 €
Oltre 100.000 € 4.000 € 5.600 € 6.800 € 8.000 €

Come si determina il reddito complessivo di riferimento

La corretta individuazione del reddito da usare come parametro è uno dei punti più delicati della norma, perché il legislatore ha adottato una nozione più ampia rispetto al reddito complessivo “standard” ai fini IRPEF. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione con la Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, definendo il concetto di reddito di riferimento per le detrazioni.

Concorrono alla formazione di questo reddito allargato:

  • I redditi soggetti all’ordinaria tassazione IRPEF (lavoro dipendente, pensioni, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi)
  • I redditi da locazione assoggettati a cedolare secca
  • I redditi di impresa, arte o professione soggetti all’imposta sostitutiva del regime forfetario (15% ordinario, 5% per le start-up)
  • La quota di agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) dedotta dal reddito imponibile
  • Le mance dei lavoratori del settore ricettivo e della ristorazione assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, commi 58-62, L. n. 197/2022

Da questa somma si sottrae il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis, del TUIR. Il risultato netto è il reddito di riferimento che determina in quale fascia si colloca il contribuente e, di conseguenza, quale plafond si applica.

L’inclusione dei redditi da cedolare secca e regime forfetario è la novità più rilevante sul piano pratico. Questi redditi, che in sede di tassazione ordinaria non rientrano nella base imponibile IRPEF, vengono invece considerati per misurare la capacità contributiva effettiva del contribuente. Questo significa che un professionista con reddito forfetario di 80.000 euro e locazione in cedolare secca di 20.000 euro ha un reddito di riferimento di 100.000 euro (al netto dell’abitazione principale), anche se la sua IRPEF ordinaria è pari a zero.

Gli oneri esclusi dal conteggio del plafond

Non tutte le voci detraibili rientrano nel calcolo del plafond ex art. 16-ter. La norma esclude dal perimetro alcune categorie di spesa che per loro natura richiedono tutela prioritaria:

  • Spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. a), TUIR): le spese mediche rimangono detraibili al 19% sull’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro, senza essere conteggiate nel plafond complessivo. L’esclusione risponde all’esigenza di non penalizzare chi affronta costi medici necessari e non discrezionali.
  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori: si tratta di deduzioni dal reddito complessivo ex art. 10 TUIR, non di detrazioni dall’imposta. Non rientrano nel meccanismo dell’art. 16-ter per definizione strutturale.
  • Contributi a fondi pensione complementare: anch’essi deduzioni (fino a 5.164,57 euro annui ex D.Lgs. n. 252/2005), rimangono pienamente operativi per tutti i contribuenti indipendentemente dal reddito e non erodono il plafond disponibile per le detrazioni.

La distinzione tra deduzioni (che abbattono la base imponibile prima del calcolo dell’imposta) e detrazioni (che riducono direttamente l’imposta lorda) è quindi dirimente: il plafond dell’art. 16-ter opera solo sulle seconde. Per approfondire il calcolo complessivo dell’IRPEF lorda e netta, con le diverse fasi di applicazione delle detrazioni per tipologia di reddito, è utile la guida su IRPEF 2026: aliquote, scaglioni e calcolo passo per passo.

Tre esempi numerici completi

Esempio 1 — Dirigente senza figli, reddito 85.000 euro

Marco è un dirigente con reddito da lavoro dipendente di 85.000 euro nel 2025. Nessun figlio a carico. Abita in casa di proprietà (reddito catastale abitazione principale: 1.000 euro, escluso dal reddito di riferimento).

Passo 1 — Determinazione del plafond:

  • Reddito di riferimento: 85.000 euro → fascia 75.001–100.000 euro
  • Importo base: 14.000 euro
  • Coefficiente (nessun figlio): 0,50
  • Plafond complessivo: 14.000 × 0,50 = 7.000 euro

Passo 2 — Oneri detraibili al 19% presentati in dichiarazione:

  • Interessi passivi mutuo prima casa (art. 15, c.1, lett. b): 2.500 euro
  • Bonus ristrutturazione — quota annua 50%: 3.000 euro
  • Polizza vita e infortuni: 630 euro
  • Abbonamento trasporto pubblico: 250 euro
  • Spese veterinarie: 800 euro
  • Totale oneri detraibili lordi: 7.180 euro

Passo 3 — Applicazione del plafond e calcolo dell’imposta:

  • Totale oneri (7.180 euro) > plafond (7.000 euro): il plafond si attiva, taglio di 180 euro
  • Oneri ammessi al calcolo della detrazione: 7.000 euro
  • Detrazione spettante: 7.000 × 19% = 1.330 euro
  • Detrazione senza il plafond: 7.180 × 19% = 1.364,20 euro
  • Maggiore IRPEF per effetto del plafond: 34,20 euro

In questo caso l’impatto è marginale perché il totale degli oneri supera di poco il plafond. La situazione peggiora significativamente se gli oneri sono più elevati o se il reddito supera 100.000 euro.

Esempio 2 — Avvocato con reddito 150.000 euro e due figli a carico

Giovanna è un avvocato con reddito da lavoro autonomo in regime ordinario di 150.000 euro. Ha due figli fiscalmente a carico. Paga un mutuo sulla prima casa e ha effettuato lavori di ristrutturazione negli anni precedenti.

Passo 1 — Determinazione del plafond:

  • Reddito di riferimento: 150.000 euro → fascia oltre 100.000 euro
  • Importo base: 8.000 euro
  • Coefficiente (due figli a carico): 0,85
  • Plafond complessivo: 8.000 × 0,85 = 6.800 euro

Passo 2 — Oneri presentati in dichiarazione:

  • Interessi mutuo prima casa: 3.800 euro
  • Bonus ristrutturazione (quota annua): 5.500 euro
  • Contributi fondo pensione complementare: 5.000 euro — deduzione, non conta nel plafond
  • Polizza vita: 530 euro
  • Spese istruzione figli: 800 euro
  • Totale oneri detraibili (escluso fondo pensione): 10.630 euro

Passo 3 — Calcolo dell’imposta:

  • Totale oneri detraibili (10.630 euro) > plafond (6.800 euro): taglio di 3.830 euro
  • Oneri ammessi al calcolo: 6.800 euro
  • Detrazione spettante: 6.800 × 19% = 1.292 euro
  • Detrazione senza plafond: 10.630 × 19% = 2.019,70 euro
  • Maggiore IRPEF per effetto del plafond: 727,70 euro

La presenza di due figli ha alzato il plafond da 4.000 a 6.800 euro. Un contribuente single con lo stesso reddito di 150.000 euro avrebbe avuto un plafond di soli 4.000 euro e una maggiore IRPEF di 1.252,70 euro — quasi il doppio.

Esempio 3 — Dipendente con reddito IRPEF sotto soglia ma che la supera grazie alla cedolare secca

Luca ha un reddito da lavoro dipendente di 68.000 euro e incassa 18.000 euro annui da un appartamento affittato con cedolare secca. Abitazione principale di proprietà (esclusa). Nessun figlio a carico.

Passo 1 — Reddito di riferimento allargato:

  • Reddito lavoro dipendente (IRPEF ordinaria): 68.000 euro
  • Redditi da cedolare secca (inclusi per legge): 18.000 euro
  • Reddito di riferimento totale: 68.000 + 18.000 = 86.000 euro
  • Fascia: 75.001–100.000 euro → importo base 14.000 euro

Senza l’inclusione della cedolare secca, il reddito ordinario di Luca sarebbe di soli 68.000 euro — sotto la soglia di 75.000 euro — e il plafond non si applicherebbe. È proprio questa la novità più insidiosa della norma: il reddito di riferimento allargato fa scattare il limite per contribuenti che nella logica tradizionale dell’IRPEF non sarebbero stati coinvolti.

Passo 2 — Plafond:

  • Importo base: 14.000 euro
  • Coefficiente (nessun figlio): 0,50
  • Plafond: 14.000 × 0,50 = 7.000 euro

Passo 3 — Oneri detraibili e calcolo:

  • Interessi mutuo prima casa: 4.000 euro (massimale di legge già applicato)
  • Spese ristrutturazione quota annua: 4.500 euro
  • Spese universitarie figlio non a carico: 1.200 euro
  • Totale: 9.700 euro
  • Taglio: 9.700 – 7.000 = 2.700 euro di oneri non computabili
  • Detrazione spettante: 7.000 × 19% = 1.330 euro
  • Senza plafond: 9.700 × 19% = 1.843 euro
  • Maggiore IRPEF: 513 euro

Questo terzo caso illustra il profilo di contribuente più a rischio di sorprese in dichiarazione: chi non si percepisce come “reddito alto” ma che, per effetto del reddito di riferimento allargato, viene equiparato a chi supera i 75.000 euro di reddito IRPEF ordinario.

Il rapporto con i limiti della Legge di Bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) aveva già introdotto un meccanismo limitativo delle detrazioni per i redditi elevati, prevedendo la riduzione progressiva delle detrazioni per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro, fino all’azzeramento per redditi superiori a 240.000 euro. Quel sistema operava in modo diverso rispetto al nuovo: non fissava un tetto sugli oneri, ma riduceva direttamente l’importo della detrazione spettante in funzione del reddito eccedente la soglia.

Con l’introduzione dell’art. 16-ter nel 2025, i due sistemi coesistono, creando una struttura a più livelli che richiede attenzione nella compilazione della dichiarazione. In sintesi operativa:

  • Per i redditi tra 75.001 e 120.000 euro: si applica solo il plafond ex art. 16-ter, che fissa il tetto complessivo degli oneri computabili.
  • Per i redditi tra 120.001 e 240.000 euro: si applica prima il plafond ex art. 16-ter (che determina gli oneri ammissibili), poi la riduzione progressiva della LdB 2020 sull’importo residuo della detrazione.
  • Per i redditi oltre 240.000 euro: il plafond ex art. 16-ter fissa il tetto degli oneri computabili, ma la riduzione della LdB 2020 azzera comunque le detrazioni al netto di quelle escluse.

Il risultato pratico è che l’art. 16-ter produce i suoi effetti concreti più rilevanti nella fascia 75.001–120.000 euro, dove è l’unico meccanismo limitativo attivo. Per i redditi più elevati, i due sistemi si sommano generando un impatto complessivo maggiore che va calcolato congiuntamente.

Casi particolari ed eccezioni

1. Figli a carico condivisi tra genitori separati

In caso di genitori non conviventi o separati che si dividono la detrazione per i figli a carico al 50% ciascuno, la Circolare n. 6/E/2025 precisa che ciascun genitore applica il coefficiente moltiplicatore corrispondente al numero di figli complessivamente a carico nel proprio nucleo familiare ai fini delle detrazioni ex art. 12 TUIR. Il genitore che porta due figli al 50% applica il coefficiente per due figli (0,85). Questo principio allevia parzialmente l’impatto del plafond per le famiglie separate, evitando che la divisione delle detrazioni si traduca automaticamente in un dimezzamento del coefficiente.

2. Reddito straordinario nell’anno: bonus e premi una tantum

Il plafond si applica anno per anno sul reddito di riferimento del periodo d’imposta, determinato in modo unitario a fine anno. Un contribuente che nel 2024 aveva un reddito di 70.000 euro e nel 2025 riceve un bonus aziendale straordinario che porta il reddito a 85.000 euro si trova improvvisamente soggetto al limite, senza alcun meccanismo di gradualità per variazioni di carattere eccezionale. L’unica eccezione riguarda il TFR e le somme tassate separatamente ex art. 17 TUIR, che non concorrono al reddito di riferimento per le detrazioni.

3. Contribuenti in regime forfetario con redditi misti

Un contribuente che esercita attività in regime forfetario non può usufruire di detrazioni IRPEF per la quota di reddito soggetto all’imposta sostitutiva al 15% (o 5%), poiché tale reddito esula dalla tassazione IRPEF ordinaria. Se lo stesso soggetto ha anche redditi fondiari in IRPEF ordinaria, la detrazione può essere applicata solo sull’imposta relativa a questi ultimi. Il reddito forfetario concorre però al reddito di riferimento ai fini del plafond. Il risultato pratico è che il forfetario con redditi misti può trovarsi con un plafond molto basso applicato a una base IRPEF ordinaria contenuta, con scarsa possibilità di sfruttare le detrazioni.

4. Detrazioni pluriennali per ristrutturazione

Le quote annuali di detrazione per lavori edilizi — recupero del patrimonio, ecobonus, sismabonus — si computano in dichiarazione nell’anno di detrazione, non nell’anno di spesa. Chi ha più cantieri in corso di detrazione contemporanea deve considerare che le quote cumulative di tutti i lavori rientrano insieme nel plafond disponibile dell’anno. La pianificazione ex ante (scaglionare i lavori, valutare l’anno di inizio dei lavori in base al reddito atteso) diventa quindi cruciale per ottimizzare il beneficio complessivo. La guida al bonus ristrutturazione 2026 approfondisce le regole specifiche per chi ha cantieri pluriennali in corso.

5. Contribuenti con disabilità personale

Le spese sostenute per la propria disabilità — mezzi di locomozione, ausili tecnici, spese mediche specifiche per portatori di handicap ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR — beneficiano di regole proprie e rimangono integralmente detraibili senza essere conteggiate nel plafond. La ratio è analoga a quella delle spese sanitarie: si tratta di costi non discrezionali che non possono essere oggetto di limitazione aggiuntiva senza penalizzare situazioni già difficili.

6. Detrazioni per familiari a carico diversi dai figli

Le detrazioni per coniuge a carico e per altri familiari a carico (art. 12, commi 1 e 1-bis, TUIR) non sono detrazioni per oneri e pertanto non rientrano nel conteggio del plafond ex art. 16-ter. Rimangono pienamente operative per tutti i contribuenti. Va però sottolineato che la presenza del coniuge a carico non incide sul coefficiente moltiplicatore del plafond: quel coefficiente è calibrato esclusivamente sul numero di figli.

Pianificazione fiscale: come gestire il plafond in modo consapevole

Per i contribuenti che si trovano nella fascia interessata, alcune scelte concrete possono ridurre l’impatto del plafond:

  • Monitorare il reddito di riferimento allargato: includere cedolare secca e redditi forfetari nel calcolo preventivo, non solo il reddito IRPEF ordinario.
  • Privilegiare le deduzioni rispetto alle detrazioni: massimizzare i versamenti al fondo pensione complementare non erode il plafond per le detrazioni e abbatte contestualmente la base imponibile ordinaria.
  • Scaglionare le spese di ristrutturazione: quando possibile, distribuire i lavori su anni con reddito più basso o pianificare l’inizio dei lavori in funzione del reddito atteso.
  • Attenzione all’anno di variazione del reddito: se si prevede un anno con reddito eccezionalmente alto (stock option, cessione di partecipazioni, bonus straordinari), anticipare o posticipare spese detraibili discrezionali può fare la differenza.

FAQ — Domande frequenti sull’art. 16-ter TUIR

Il plafond si applica anche alle spese mediche?

No. Le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera a), TUIR sono esplicitamente escluse dal conteggio del plafond ex art. 16-ter. Continuano a essere detraibili al 19% sull’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro, senza limitazioni legate al reddito nell’ambito di questo nuovo meccanismo. L’esclusione risponde all’esigenza di non penalizzare chi affronta spese sanitarie necessarie e non discrezionali, che prescindono dalla volontà del contribuente. Rimane invece applicabile, per i redditi sopra 120.000 euro, la riduzione progressiva introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, che opera con meccanismo separato.

Se il mio reddito IRPEF è sotto 75.000 euro ma ho affitti in cedolare secca, devo preoccuparmi?

Sì, potenzialmente. Il reddito di riferimento per le detrazioni include i redditi da cedolare secca anche se esulano dal reddito IRPEF ordinario. Se il reddito complessivo ordinario è, per esempio, 65.000 euro ma si aggiungono 15.000 euro di affitti in cedolare, il reddito di riferimento diventa 80.000 euro, facendo scattare il plafond. L’importo base è in questo caso 14.000 euro, modulato poi per il numero di figli a carico. È quindi fondamentale calcolare il reddito di riferimento allargato prima di pianificare le spese detraibili dell’anno, come chiarito dalla Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025.

I contributi al fondo pensione rientrano nel plafond?

No. I versamenti a fondi pensione complementare sono deduzioni dal reddito complessivo fino al limite di 5.164,57 euro annui, non detrazioni dall’imposta. L’art. 16-ter TUIR opera esclusivamente sulle detrazioni — cioè sugli importi che riducono direttamente l’IRPEF lorda. Le deduzioni abbattono la base imponibile e non sono interessate dal meccanismo del plafond. Questa distinzione è fondamentale: massimizzare i versamenti al fondo pensione non erode lo spazio disponibile per le detrazioni e anzi può ridurre il reddito complessivo ordinario, con potenziali effetti positivi sulla fascia di applicazione del plafond stesso.

Come si calcola il plafond se ho tre figli, di cui solo uno fiscalmente a carico?

Per l’applicazione del coefficiente moltiplicatore conta esclusivamente il numero di figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR — cioè quelli con reddito personale non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per figli fino a 24 anni). Se su tre figli solo uno soddisfa questo requisito, si applica il coefficiente 0,70 (un figlio a carico), non 1,00. Il numero di figli biologici totali o il numero di persone conviventi è irrilevante: conta esclusivamente lo status fiscale di “a carico” al momento della presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta in esame.

Se durante l’anno il mio reddito supera la soglia per un bonus una tantum, il plafond si applica all’intero anno?

Sì. Il plafond opera sul reddito complessivo di riferimento del periodo d’imposta, determinato in modo unitario a fine anno. Non esiste un meccanismo di separazione temporale: se il reddito di riferimento dell’anno supera 75.000 euro, il plafond si applica sull’intero ammontare degli oneri detraibili di quell’anno, indipendentemente da quando le spese siano state sostenute o da quando il reddito aggiuntivo sia stato percepito. L’unica eccezione riguarda il TFR e le somme tassate separatamente ex art. 17 TUIR, che non concorrono al reddito di riferimento per le detrazioni.

Il plafond vale anche per il coniuge a carico?

No, le detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 TUIR — coniuge, figli, altri familiari — sono detrazioni soggettive legate allo status familiare e non a spese sostenute. Come tali, non rientrano nel perimetro degli “oneri detraibili” cui si applica il plafond ex art. 16-ter. Rimangono pienamente operative per tutti i contribuenti a prescindere dal reddito. Va però ricordato che la presenza del coniuge a carico non incide sul coefficiente moltiplicatore del plafond, il quale è calibrato esclusivamente sul numero di figli fiscalmente a carico.

Come interagisce il plafond con le detrazioni pluriennali per ristrutturazione?

Le quote annuali di detrazione per lavori edilizi (ristrutturazione al 50%, ecobonus, sismabonus) si computano nel plafond nell’anno in cui vengono indicate in dichiarazione, non nell’anno in cui sono state sostenute le spese. Se un contribuente ha più cantieri sovrapposti in corso di detrazione e si trova nella fascia sopra 75.000 euro, le quote cumulative di tutti i cantieri vengono conteggiate insieme nel plafond disponibile per quell’anno. Chi ha avviato lavori negli anni scorsi con aspettativa di detrazione piena deve verificare se il plafond comprime il beneficio residuo.

Cosa succede se cambio fascia di reddito da un anno all’altro?

Il plafond si ridetermina ogni anno in base al reddito di riferimento del periodo d’imposta. Non esiste alcuna continuità o tutela delle situazioni pregresse: se nel 2024 il reddito era sotto 75.000 euro e nel 2025 supera quella soglia, il plafond si applica integralmente per il 2025. Non è prevista una graduazione progressiva per chi si trova appena sopra la soglia: l’importo base scatta nella misura piena (14.000 euro per la fascia 75.001–100.000 euro), modulato poi dal coefficiente per i figli. Analogamente, il passaggio dalla fascia 75.001–100.000 alla fascia oltre 100.000 euro riduce l’importo base da 14.000 a 8.000 euro senza gradualità.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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