Donazione genitori-figli 2026: tasse, franchigia 1M€, atto
La donazione tra genitori e figli nel 2026 gode di franchigia di 1.000.000 € per beneficiario, con imposta al 4% sull’eccedenza. Va sempre stipulata davanti a notaio per atto pubblico (art. 782 c.c.); per donazioni di modica entità è ammessa la traditio manuale. Vanno aggiunte imposte ipotecaria e catastale se l’oggetto è un immobile.
- Franchigia per figlio: 1.000.000 € (D.Lgs. 346/1990 art. 2 c. 49)
- Aliquota oltre franchigia: 4% sull’eccedenza
- Atto pubblico notarile obbligatorio (art. 782 c.c.)
- Imposte ipotecaria 2% + catastale 1% se immobile
- Riguarda la collazione e legittima art. 553-560 c.c.
1. Disciplina civilistica della donazione (art. 769-809 c.c.)
La donazione è il contratto a titolo gratuito con cui una parte (donante) arricchisce un’altra (donatario) trasferendo un proprio diritto o assumendo un’obbligazione (art. 769 c.c.). Caratteristiche essenziali:
- Animus donandi: intenzione liberale del donante (spirito di liberalità)
- Atto pubblico: la forma è tassativa ad substantiam (art. 782 c.c.), pena nullità
- Bilateralità: occorre accettazione del donatario (anche in atto separato per le donazioni a distanza)
- Capacità di donare: capacità di agire piena, no interdetti o inabilitati senza tutore/curatore
La forma dell’atto pubblico è prescritta a pena di nullità (art. 782 c.c.), salvo per la donazione di modica entità di beni mobili (art. 783 c.c.), che si perfeziona con la consegna materiale (traditio) anche senza notaio. La modicità è valutata caso per caso in relazione al patrimonio del donante (Cass. 25527/2017).
Tipologie particolari di donazione:
- Donazione obnuziale (art. 785 c.c.): in vista di matrimonio
- Donazione rimuneratoria (art. 770 c.c.): per riconoscenza, meriti o servizi resi
- Donazione con riserva di usufrutto: il donante mantiene il godimento
- Donazione modale (art. 793 c.c.): con onere a carico del donatario
2. Imposta di donazione 2026: aliquota 4% e franchigia
L’imposta di donazione è disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico Imposte Successione e Donazione) e ricalca la struttura dell’imposta di successione. Per il 2026 le aliquote, confermate dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025, sono:
| Beneficiario | Franchigia | Aliquota oltre franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge, figli, genitori, parenti in linea retta | 1.000.000 € | 4% |
| Fratelli e sorelle | 100.000 € | 6% |
| Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta | Nessuna | 6% |
| Estranei e altri | Nessuna | 8% |
| Disabili gravi (L. 104/1992 art. 3 c. 3) | 1.500.000 € | varia per grado |
La franchigia di 1 milione di euro si applica per ciascun figlio e per ciascun genitore: pertanto in una famiglia con due genitori e tre figli si possono trasferire fino a 6 milioni di euro complessivi (2 genitori × 3 figli × 1.000.000) senza alcuna imposta dovuta.
3. Imposte ipotecarie e catastali su immobili
Se la donazione ha per oggetto un immobile (terreno o fabbricato), oltre all’imposta di donazione si applicano imposte ipotecaria e catastale, calcolate sul valore catastale:
| Imposta | Aliquota | Base imponibile |
|---|---|---|
| Ipotecaria | 2% | Valore catastale |
| Catastale | 1% | Valore catastale |
| Bollo | 230 € | Per atto |
| Tassa ipotecaria | 90 € | Per atto |
Il valore catastale per le abitazioni si calcola: rendita catastale × 1,05 × 110 (prima casa) o × 120 (altri usi). Importante: se il donatario possiede i requisiti “prima casa” (art. 1 nota II-bis Tariffa parte prima DPR 131/86), le imposte ipotecaria e catastale sono ridotte a 200 € ciascuna (fissa, non proporzionale).
Esempio 1 — Donazione casa al figlio prima casa
Padre dona al figlio appartamento con rendita catastale 800 €. Valore catastale prima casa = 800 × 1,05 × 110 = 92.400 €. Sotto franchigia 1M: imposta donazione 0 €. Imposte ipotecaria + catastale fisse: 200 + 200 = 400 € + bollo 230 € + tassa ipotecaria 90 €. Totale fiscale: 720 € (più onorari notarili 2.500-4.500 €).
4. Forma dell’atto: notaio obbligatorio
La donazione richiede atto pubblico notarile (art. 782 c.c.) alla presenza di due testimoni (art. 48 L. 89/1913, Legge Notarile). Lo stesso vale per la donazione di:
- Immobili (qualsiasi valore)
- Aziende e partecipazioni societarie
- Diritti reali (usufrutto, nuda proprietà, servitù)
- Diritti su brevetti, marchi, opere dell’ingegno
- Denaro o titoli per importi non modici (oltre 10-20.000 € secondo orientamento prevalente)
Costi notarili medi 2026 per donazione genitori-figli:
| Valore donazione | Onorari notarili (orientativi) |
|---|---|
| Immobile 100k | € 2.500 – 3.500 |
| Immobile 300k | € 3.500 – 5.000 |
| Immobile 500k | € 5.000 – 7.500 |
| Denaro o titoli (atto separato) | € 1.500 – 2.500 |
Il notaio è anche sostituto d’imposta: incassa e versa imposta di donazione, ipotecaria, catastale, bollo, tassa ipotecaria e diritti di trascrizione direttamente al registro.
5. Donazione vs successione: quando conviene
Fiscalmente, donazione e successione hanno aliquote e franchigie identiche (riforma D.Lgs. 139/2024). Quindi la scelta non si basa sul mero risparmio fiscale, ma su considerazioni patrimoniali:
Vantaggi della donazione in vita:
- Trasferimento immediato del bene, godimento da subito al donatario
- Sicurezza giuridica certa, fissa la base di calcolo al momento della donazione
- Possibilità di mantenere usufrutto vitalizio: nuda proprietà al donatario, reddito al donante
- Programmazione fiscale di lungo periodo con franchigia rinnovata ogni decennio (alcune interpretazioni AdE)
Svantaggi della donazione:
- Costi notarili immediati (3-7k €)
- Donante perde la disponibilità (salvo riserva usufrutto)
- Difficoltà di rivendita immobile donato per 20 anni: rischio azione di riduzione legittimari (art. 561 c.c.)
- Le banche concedono mutui con cautela su immobili donati
6. Riserva di legittima e collazione
La donazione tra genitori e figli interagisce con le regole della successione necessaria (artt. 536-552 c.c.). I cosiddetti legittimari (coniuge, figli, in alcuni casi genitori) hanno diritto a una quota minima del patrimonio del defunto, detta legittima, calcolata sul cosiddetto relictum + donatum.
| Erede legittimario | Quota di legittima |
|---|---|
| Coniuge solo | 1/2 |
| Coniuge + 1 figlio | 1/3 + 1/3 |
| Coniuge + 2 o più figli | 1/4 + 1/2 totali |
| Solo figli (1 figlio) | 1/2 |
| Solo figli (2 o più) | 2/3 totali |
Se le donazioni in vita hanno leso la legittima, gli eredi possono esercitare l’azione di riduzione (art. 553 c.c.) entro 10 anni dall’apertura della successione, chiedendo la restituzione (in tutto o in parte) di quanto donato in eccesso. Per evitare il rischio, in pratica si usano correttivi come:
- Patto di famiglia (art. 768-bis e ss. c.c.) per imprese e partecipazioni
- Donazioni proporzionate tra tutti i legittimari (parità di trattamento)
- Atti di assegnazione di legittima in vita (assistance professionale richiesta)
7. Revocabilità e impugnazioni
Le donazioni sono in linea di principio irrevocabili (art. 769 c.c.), ma il codice civile prevede due casi di revoca:
- Revoca per ingratitudine (art. 801 c.c.): se il donatario commette atti gravissimi contro il donante o la sua famiglia, tentati omicidi, ingiurie gravi, sottrazioni patrimoniali. Termine: 1 anno dalla conoscenza dell’evento
- Revoca per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.): se il donante, privo di figli o discendenti al tempo della donazione, ha o riconosce un figlio o un discendente legittimo. Termine: 5 anni dal riconoscimento o dalla nascita
La donazione può inoltre essere impugnata per:
- Vizi del consenso: errore, violenza, dolo (artt. 1427-1440 c.c.), entro 5 anni
- Simulazione: se nasconde altro negozio (es. vendita simulata), art. 1414 c.c.
- Incapacità di intendere e volere del donante al momento dell’atto (art. 428 c.c.), entro 5 anni
- Azione di riduzione dei legittimari (10 anni dall’apertura della successione)
8. Esempi numerici e procedura completa
Esempio 2 — Donazione denaro al figlio per startup
Padre dona 150.000 € al figlio per avviare un’attività. Importo modico in rapporto al patrimonio paterno (3 milioni), no atto notarile necessario; è ammesso bonifico bancario con causale “donazione modica entità”. Sotto franchigia 1M €, imposta donazione: 0 €. Costo: solo eventuale dichiarazione consultiva del commercialista per documentare la causale (300-500 €).
Esempio 3 — Donazione immobile pregiato 1,2 mln a 2 figli
Madre dona a due figli per quote uguali una villa con valore catastale 600k (rendita 5.000 €), valore di mercato 1,2 mln €. Su ciascun figlio: valore catastale quota 300k. Sotto franchigia 1M per figlio: imposta donazione 0 €. Imposte ipotecaria 2% × 600k = 12.000 € e catastale 1% × 600k = 6.000 € (se nessuno dei due figli ha requisiti prima casa). + bollo 230 + tassa ipotecaria 90. Totale fiscale: 18.320 €. + onorari notarili circa 5.500-7.500 €.
Procedura step-by-step:
- Consultazione con notaio: scelta della formula migliore (intera proprietà, usufrutto riservato, donazione modale)
- Raccolta documenti: atto di provenienza, planimetria catastale, visure ipocatastali, APE, certificazione conformità urbanistica
- Bozza atto: il notaio prepara l’atto da firmare
- Atto pubblico: comparizione donante + donatario + 2 testimoni davanti al notaio
- Trascrizione e registrazione: il notaio entro 30 giorni provvede a registrazione AdE, trascrizione ipotecaria e voltura catastale
- Versamento imposte: tutto incluso negli oneri pagati al notaio
Una variante frequente nella prassi è la donazione con riserva di usufrutto vitalizio: il genitore trasferisce la nuda proprietà al figlio mantenendo per sé l’usufrutto vitalizio. La base imponibile dell’imposta di donazione si calcola sul solo valore della nuda proprietà, determinato applicando i coefficienti dell’art. 46 D.P.R. 131/86 e tabelle MEF aggiornate (valore usufrutto decrescente con l’età del donante: a 50 anni = 60% del valore pieno; a 70 anni = 30%; a 80 anni = 20%). Vantaggio: alla morte del donante l’usufrutto si estingue automaticamente senza ulteriore tassazione e il nudo proprietario consolida la piena proprietà.
Esempio 4 — Donazione nuda proprietà con riserva di usufrutto
Padre 68 anni dona al figlio nuda proprietà di un appartamento del valore catastale 200.000 €, con riserva di usufrutto vitalizio. Coefficiente usufrutto età 65-69: 40%. Valore nuda proprietà = 60% × 200.000 = 120.000 €. Sotto franchigia 1M: imposta donazione 0 €. Imposte ipotecaria e catastale calcolate sulla nuda proprietà: 2% × 120.000 + 1% × 120.000 = 3.600 €. Alla morte del padre, consolidamento usufrutto senza ulteriori imposte.
9. Donazione e beneficiari minorenni o disabili
Quando il donatario è un minorenne, occorre la rappresentanza legale dei genitori esercenti la potestà (o del tutore se assenti). Per le donazioni di valore rilevante (immobili, partecipazioni) è inoltre necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare ai sensi degli artt. 320, 374 e 376 c.c., a tutela del patrimonio del minore. Il procedimento davanti al GT richiede 30-90 giorni e prevede:
- Ricorso del genitore con elenco dei beni e progetto di amministrazione
- Audizione del minore se ultra-12enne
- Eventuale parere del curatore speciale (se conflitto di interessi)
- Decreto autorizzativo o di rigetto motivato
Per i donatari disabili gravi riconosciuti ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/1992, la franchigia di donazione e successione sale a 1.500.000 € (anziché 1.000.000), indipendentemente dal grado di parentela. Si applica anche se il beneficiario è un fratello (in tal caso franchigia 1,5M anziché 100k) o un nipote (1,5M anziché zero).
Per i donatari disabili gravi è inoltre opportuno valutare strumenti complementari di tutela patrimoniale, come il trust dopo di noi (L. 112/2016) o il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., che permettono di destinare il patrimonio donato a finalità di assistenza vita natural durante del beneficiario disabile, con conservazione dei beni in capo a un trustee o terzo gestore. Tali soluzioni offrono migliore protezione del patrimonio nel lungo periodo rispetto alla pura donazione diretta, soprattutto in caso di disabilità intellettiva o di necessità di gestione assistenziale continuativa.
Per il minorenne donatario, il genitore esercente la potestà non può autonomamente disporre dei beni donati al figlio fino al 18° anno: occorre sempre autorizzazione del Giudice Tutelare per atti di amministrazione straordinaria (vendita, ipoteca, locazione ultranovennale). I frutti civili dei beni donati appartengono al minore e devono confluire in un dossier o conto bancario intestato al minore stesso, vincolato alla maggiore età.
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