Imposta di bollo su deposito titoli 2026: aliquota 0,2% e regole di calcolo
Il bollo sui depositi titoli (dossier) nel 2026 si paga in misura proporzionale dello 0,2% annuo sul controvalore di mercato dei prodotti finanziari. Non esiste soglia di esenzione per i privati come per il conto corrente: anche un dossier da 1.000 euro paga il bollo. Limite massimo 14.000 euro/anno solo per soggetti diversi da persone fisiche.
- Aliquota: 0,2% del valore di mercato dei titoli
- Calcolo: rendicontazione periodica (di solito trimestrale)
- Nessuna soglia di esenzione per persone fisiche
- Tetto massimo: 14.000 €/anno solo per societa ed enti
1. Cos’è il bollo sul deposito titoli
L’imposta di bollo sui prodotti finanziari diversi dai conti correnti è disciplinata dall’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 e dal D.M. 24 maggio 2012. Colpisce le rendicontazioni periodiche relative ai “prodotti finanziari” detenuti dal cliente presso intermediari italiani: dossier titoli, conti deposito, polizze vita di ramo III, gestioni patrimoniali, dossier criptovalute quando intermediati da operatori italiani autorizzati.
A differenza del bollo sul conto corrente, che è fisso (34,20 euro o 100 euro), il bollo sul dossier titoli è proporzionale: cresce con il controvalore dei prodotti finanziari detenuti. Ciò rende essenziale comprendere come la banca calcola la base imponibile a fine periodo.
2. Aliquota 0,2% e base imponibile 2026
L’aliquota è rimasta confermata allo 0,2% (2 per mille) per il 2026 sia per le persone fisiche sia per i soggetti diversi. Cambia però il tetto massimo annuo:
| Soggetto | Aliquota | Importo minimo | Tetto massimo |
|---|---|---|---|
| Persona fisica | 0,20% | Nessuno | Nessuno |
| Soggetti diversi (societa, enti) | 0,20% | Nessuno | 14.000 € |
La base imponibile è il valore di mercato dei titoli alla fine del periodo di rendicontazione, o in mancanza di quotazione il valore nominale o di rimborso. Per i titoli quotati si considera il prezzo di chiusura dell’ultimo giorno utile del trimestre.
3. Come si calcola in concreto: esempi pratici
L’imposta annua dello 0,2% è rapportata al periodo di rendicontazione. Per le rendicontazioni trimestrali, l’aliquota effettiva sul singolo trimestre è di 0,05% (0,2% / 4).
Esempio 1 – Dossier privato 50.000 €
Luca ha un dossier titoli presso Banca Y composto da ETF e BTP, con valore di mercato medio annuo di 50.000 euro. Il bollo annuo è 50.000 × 0,2% = 100 euro. La banca lo preleva in 4 rate da 25 euro a fine trimestre, calcolate sul valore effettivo a quella data. Se al 30/06 il dossier vale 52.000 euro, quel trimestre paga 52.000 × 0,05% = 26 euro.
Esempio 2 – Dossier societa con tetto
Beta SRL ha investito 8 milioni di euro in BTP presso una banca italiana. Il bollo teorico sarebbe 8.000.000 × 0,2% = 16.000 euro/anno. Ma scatta il tetto di 14.000 euro/anno per i soggetti diversi: la banca preleva 3.500 euro a trimestre fino al raggiungimento del cap. Per i privati il tetto NON esiste: un investitore con 10 milioni in dossier paga 20.000 euro/anno.
4. Strumenti soggetti al bollo e strumenti esclusi
Sono soggetti al bollo 0,2% praticamente tutti i prodotti finanziari rendicontati dall’intermediario italiano:
- azioni quotate e non quotate;
- obbligazioni private e titoli di Stato italiani ed esteri (inclusi BTP);
- quote di OICR (fondi comuni, ETF, SICAV) sia armonizzati sia non armonizzati;
- certificates, derivati cartolarizzati;
- polizze vita di ramo III (unit linked);
- contratti di gestione patrimoniale e GPM/GPF;
- conti deposito vincolati e libere giacenze in titoli.
Sono esclusi dal bollo dossier titoli:
- i fondi pensione e PIP (esenti in base all’art. 17 D.Lgs. 252/2005);
- le polizze vita di ramo I (già tassate con regole proprie);
- i titoli sottostanti a operazioni di pronti contro termine sul lato del datore di prestito;
- i conti correnti in senso stretto (soggetti al bollo fisso).
5. Dossier titoli esteri: IVAFE invece del bollo
Se il dossier titoli è detenuto presso un intermediario estero (es. broker UE come Degiro, Interactive Brokers, Trade Republic), non si applica il bollo italiano ma l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), introdotta dall’art. 19, comma 18, D.L. 201/2011. L’aliquota è la stessa (0,2% per i prodotti finanziari), ma:
- il versamento è a carico del contribuente (non c’è sostituto d’imposta);
- si paga in dichiarazione dei redditi con codice tributo 4043;
- obbligo di compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale, anche se non si supera la soglia di plusvalenza tassabile.
L’omessa dichiarazione delle attività estere espone a sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (raddoppiate per paesi black list), oltre alle imposte non versate e relativi interessi. Per chi opera con broker esteri il quadro RW è adempimento ineludibile, anche se il dossier ha valore basso o è in perdita.
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Caso 3. Caso limite: si esplorano i confini applicativi e le eccezioni che spesso sfuggono.
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