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NASpI 2026: importi, durata, requisiti

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 6 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

NASpI 2026: importi, durata, requisiti

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il posto di lavoro. Nel 2026 l’importo iniziale è pari al 75% della retribuzione media mensile entro una soglia e si riduce del 3% a partire dal quinto mese. Questa guida illustra requisiti, calcolo e casi di decadenza.

  • Requisiti: stato di disoccupazione + settimane contributive
  • Calcolo importo: 75% della retribuzione media mensile
  • Durata: numero settimane lavorate ÷ 2, max 24 mesi
  • Decadenza: nuovo lavoro, rifiuto offerta congrua, pensione

1. Requisiti per accedere alla NASpI

Il D.Lgs. 22/2015, che ha istituito la NASpI, individua tre condizioni cumulative per l’accesso alla prestazione.

1. Stato di disoccupazione involontaria. Il lavoratore deve aver perso il lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà: licenziamento (per qualsiasi causa, inclusi GMO e giusta causa), scadenza del contratto a termine, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione preventiva per GMO, dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.). Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, salvo appunto quelle per giusta causa.

2. Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Sono utili tutte le settimane coperte da contribuzione IVS, incluse quelle relative a contratti a termine precedenti.

3. 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione (requisito introdotto dalla L. 92/2012 e confermato dal D.Lgs. 22/2015).

La domanda va presentata all’INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI decorre dall’ottavo giorno dopo la cessazione (se la domanda è presentata entro 8 giorni) oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda (se presentata oltre l’ottavo giorno).

Dimissioni durante la maternità o paternità. I genitori che si dimettono entro il primo anno di vita del figlio hanno diritto alla NASpI indipendentemente dalla volontarietà delle dimissioni. La domanda deve essere validata dalla Direzione Territoriale del Lavoro.

2. Calcolo dell’importo 2026

L’importo della NASpI dipende dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni e si articola in due fasce.

Parametro Valore 2026 Note
Soglia retribuzione mensile (fascia 75%) 1.352,19 euro Rivalutata annualmente dall’INPS
Aliquota su retribuzione fino alla soglia 75% Importo base NASpI
Aliquota sulla parte eccedente la soglia 25% Si somma alla quota del 75%
Importo massimo mensile NASpI 1.550,42 euro Tetto assoluto indipendente dalla retribuzione
Riduzione mensile dal 5° mese -3% Composta: ogni mese l’importo si riduce del 3%
Durata massima 24 mesi Settimane lavorate negli ultimi 4 anni ÷ 2
Durata NASpI (settimane) = Settimane lavorate negli ultimi 4 anni ÷ 2

Esempio: chi ha lavorato 104 settimane (2 anni) negli ultimi 4 anni ha diritto a 52 settimane di NASpI, corrispondenti a circa 12 mesi. Il massimo di 24 mesi si raggiunge con almeno 48 settimane lavorative nel quadriennio.

3. Esempi pratici di calcolo

Esempio 1 — Impiegato licenziato per GMO, retribuzione media 2.000 euro/mese

Retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni: 2.000 euro.
Calcolo:
– Quota al 75% sulla soglia 1.352,19: 1.352,19 × 75% = 1.014,14 euro.
– Quota al 25% sulla parte eccedente (2.000 − 1.352,19 = 647,81): 647,81 × 25% = 161,95 euro.
Importo iniziale NASpI: 1.014,14 + 161,95 = 1.176,09 euro/mese.
Settimane lavorate nel quadriennio: 160 → durata 80 settimane = circa 18,4 mesi.
Dal 5° mese: l’importo scende del 3% composto. Al 6° mese: 1.176,09 × (1 − 0,03)^2 ≈ 1.107 euro. Al 12° mese ≈ 955 euro. Al 18° mese ≈ 830 euro.

Esempio 2 — Lavoratrice a tempo determinato, retribuzione media 1.200 euro/mese

Retribuzione media mensile: 1.200 euro (al di sotto della soglia 1.352,19).
Calcolo: 1.200 × 75% = 900 euro/mese iniziali.
Settimane lavorate nel quadriennio: 80 → durata 40 settimane = circa 9 mesi.
Dal 5° mese l’importo decresce: al 6° ≈ 873 euro, al 9° ≈ 820 euro.
La lavoratrice ha quindi diritto a circa 9 mesi di NASpI con importo tra 900 e 820 euro.

4. Decadenza, sospensione e compatibilità

Cause di decadenza

La NASpI cessa al verificarsi di: rioccupazione con contratto a tempo indeterminato, raggiungimento dei requisiti pensionistici, perdita dello stato di disoccupazione (es. avvio di attività autonoma senza comunicazione), rifiuto senza giustificato motivo di un’offerta di lavoro congrua proposta dal centro per l’impiego, mancata partecipazione a iniziative di politica attiva.

Sospensione

La NASpI si sospende (non cessa) in caso di nuova occupazione con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi. Durante la sospensione il lavoratore percepisce la retribuzione; alla scadenza del contratto la NASpI riprende per il periodo residuo.

Compatibilità con lavoro autonomo e tirocini

Il percettore di NASpI può svolgere attività di lavoro autonomo con reddito annuo fino a 5.500 euro senza perdere il sussidio, comunicando all’INPS entro 30 giorni. Se il reddito supera i 5.500 euro, la NASpI decade. Il tirocinio extracurricolare è compatibile con la NASpI (come visto nella guida tirocinio extracurricolare 2026), previa comunicazione all’INPS.

È importante ricordare che il percettore di NASpI è tenuto a dichiarare annualmente all’INPS l’eventuale reddito da lavoro autonomo o d’impresa, pena la revoca e la restituzione delle somme percepite.

5. NASpI e politiche attive del lavoro 2026

L’accesso alla NASpI nel 2026 è condizionato all’adesione alle politiche attive del lavoro previste dal Piano Nazionale per l’Occupazione (PNO) e dal programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), avviato nel 2022 e tuttora in corso con fondi PNRR.

Patto di servizio personalizzato

Il percettore di NASpI è tenuto a registrarsi presso il centro per l’impiego di competenza e a sottoscrivere un patto di servizio personalizzato entro 15 giorni dall’inizio della prestazione. Il patto definisce le azioni che il lavoratore si impegna a compiere (partecipazione a corsi di formazione, colloqui con i servizi per il lavoro, candidature attive) e le offerte di lavoro congrue che è tenuto ad accettare.

Offerta di lavoro congrua

Il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro congrua comporta la decadenza dalla NASpI. La congruità si valuta in base a: distanza massima dal domicilio (25 km o raggiungibile entro 80 minuti con trasporto pubblico); corrispondenza al profilo professionale del lavoratore; retribuzione non inferiore dell’20% rispetto all’importo della NASpI percepita nel mese precedente l’offerta. Nella valutazione si tiene conto anche dell’anzianità di disoccupazione: più a lungo si è disoccupati, più ampia diventa la gamma delle offerte considerate congrue.

Sostegno per i lavoratori over 50

I lavoratori over 50 che perdono il lavoro e accedono alla NASpI spesso beneficiano di percorsi GOL dedicati, che includono formazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro. In alcuni casi (lavoratori in stato di disoccupazione con specifici requisiti anagrafici e contributivi) è possibile accedere all’Ape Sociale (Anticipo Pensionistico Sociale), che consente di percepire un’indennità mensile fino alla pensione di vecchiaia, in alternativa alla NASpI.

Per chi invece ha avuto carriere discontinue o brevi e non raggiunge i requisiti per la NASpI, nel 2026 restano disponibili strumenti di sostegno residuale come il Reddito di Inclusione (ReI) o l’Assegno di Inclusione (ex RdC) per i nuclei familiari con indicatore ISEE entro la soglia di accesso.

NASPI e pensione. I mesi in cui si percepisce la NASpI sono coperti da contribuzione figurativa che concorre alla maturazione del diritto alla pensione. Tuttavia la contribuzione figurativa NASpI non è utile per tutte le forme pensionistiche: per esempio non vale per il raggiungimento del minimo contributivo della pensione anticipata contributiva.

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Domande frequenti

Quanto tempo ho per fare domanda di NASpI dopo il licenziamento?

La domanda va presentata all’INPS telematicamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Se presentata entro 8 giorni dalla cessazione, la NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo. Se presentata oltre l’ottavo giorno, decorre dalla data di presentazione della domanda. Il ritardo nella presentazione comporta la perdita dei giorni di prestazione precedenti alla domanda.

Le dimissioni volontarie danno diritto alla NASpI?

In generale no. La NASpI spetta solo per disoccupazione involontaria. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c., ad esempio per mancato pagamento della retribuzione o mobbing accertato) e le dimissioni rassegnate durante il periodo protetto di maternità/paternità entro il primo anno di vita del figlio.

La NASpI si riduce nel tempo?

Sì. L’importo rimane invariato per i primi quattro mesi di fruizione, poi si riduce del 3% ogni mese in modo composto. Quindi al quinto mese l’importo è il 97% di quello iniziale, al sesto il 94,09%, e così via. Questo meccanismo è stato introdotto per incentivare la ricerca attiva di lavoro.

Posso lavorare mentre percepisco la NASpI?

Dipende dalla tipologia. Con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi la NASpI si sospende e riprende alla scadenza. Con lavoro autonomo o parasubordinato con reddito annuo fino a 5.500 euro è possibile cumulare, comunicando all’INPS entro 30 giorni. Il tirocinio extracurricolare è compatibile previa comunicazione. Oltre le soglie previste la NASpI decade.

Come si calcola la durata della NASpI?

La durata in settimane è uguale alla metà delle settimane lavorate (e coperte da contribuzione IVS) negli ultimi quattro anni precedenti la disoccupazione, con un massimo di 104 settimane (24 mesi). Chi ha lavorato ininterrottamente per 4 anni ottiene la durata massima. Chi ha avuto carriere discontinue ha una durata proporzionale all’effettiva contribuzione versata.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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